Rapporto esplicativo - ODerr
Consultazione 2026/47: Revisione transitoria delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari concernenti i PFAS nelle derrate alimentari e nell’acqua potabile · 6 pagine
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di alcuni tipi di cancro. Le persone sono esposte a queste sostanze principalmente attraverso le derrate alimentari e l’acqua potabile.
Poiché i PFAS sono ampiamente diffusi nell’ambiente, la contaminazione localizzata del suolo o dell’acqua può portare a un aumento delle concentrazioni in alcune derrate alimentari, soprattutto di origine animale. Una campagna di analisi svolta nel 2025 dall’USAV e dall’Associazione dei chimici cantonali ha evidenziato che f inora non è stato possibile rilevare alcuna contaminazione diffusa nelle derrate alimentari, pur indicando la possibile presenza di contaminazioni localizzate1. Nelle regioni particolarmente colpite, è possibile che alcune aziende agricole non siano più in grado di commercializzare i loro prodotti di origine animale, il che può mettere a rischio la loro sopravvivenza economica.
In Svizzera sono state individuate diverse aree problematiche. Nell’agosto 2024, il Cantone di San Gallo ha segnalato la presenza di terreni agricoli contaminati da PFAS e una conseguente contaminazione degli animali da reddito, con tenori massimi di PFAS fino a quaranta volte il valore limite applicabile. Le analisi hanno inoltre mostrato che i risultati superavano chiaramente i tenori massimi di PFAS per i prodotti della pesca, con conseguente divieto di vendita o consegna gratuita emesso nel novembre del 2025 dal Cantone di Zugo e nel marzo del 2026 dal Cantone di Argovia.
Soluzione legislativa
Per proteggere la salute dei consumatori, i tenori massimi di alcuni PFAS sono stati recepiti nel diritto svizzero nell’ordinanza sui contaminanti. Il loro obiettivo primario è garantire che l’esposizione a sostanze nocive attraverso l’alimentazione sia ridotta al minimo e che, di conseguenza, i prodotti altamente contaminati di una determinata categoria non entrino nella f iliera alimentare. Questi tenori massimi, essenzialmente recepiti dal diritto europeo, sono il risultato di un bilanciamento tra gli obiettivi di protezione della salute e la situazione reale della contaminazione delle derrate alimentari, quali la contaminazione di f ondo delle derrate alimentari, le abitudini di consumo e la f attibilità pratica ed economica delle soglie stabilite. Alcuni degli obiettivi della mozione 25.3421 sono quindi già stati presi in considerazione nella def inizione degli attuali tenori massimi per i PFAS.
Il presente disegno attua la mozione 25.3421 introducendo norme per le derrate alimentari provenienti da luoghi altamente contaminati, senza modificare i tenori massimi applicabili. Adattare i tenori massimi per alcune situazioni di contaminazione locale non sarebbe compatibile con il sistema dei tenori massimi, che si applica in modo unif orme a una categoria di derrate alimentari.
Il disegno prevede, conformemente all’articolo 13 ODerr, la possibilità di miscelare derrate alimentari contaminate con derrate alimentari non contaminate per correggere il superamento dei valori massimi, al f ine di gestire alcune situazioni specifiche di contaminazione nelle aziende agricole. Questa soluzione consente di raggiungere gli obiettivi della mozione 25.3421, mantenendo al contempo invariato il livello di protezione della salute. I prodotti mescolati immessi sul mercato devono obbligatoriamente rispettare i tenori massimi in vigore. La soluzione prevista è una misura strettamente transitoria, limitata a tre anni, volta a conciliare l’attuazione delle misure di riduzione della contaminazione con il rispetto del diritto alimentare e dei nostri impegni europei. Essa risponde a situazioni localizzate di contaminazione da PFAS e non mira a una modifica duratura del sistema svizzero di sicurezza alimentare. La deroga introdotta è limitata a casi definiti e soggetta a precise condizioni materiali e procedurali. Il rispetto dei tenori massimi nel prodotto finale, l’obbligo di garantire la rintracciabilità dei lotti e gli obblighi specifici di inf ormazione prevengono qualsiasi rischio di inganno.
II. Commento ai singoli articoli
Modifiche dell’ODerr
Articolo 13a, Prodotto mescolato con sostanze per- e polif luoroalchiliche
L’articolo 13 è strettamente legato al divieto di inganno e stabilisce il principio secondo cui le derrate alimentari non conformi possono essere trasformate ulteriormente oppure mescolate per correggere il
1 Cfr. Rapporto «Campagna nazionale sulla presenza di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) in derrate alimentari di origine animale» del 17.11.2025.