Rapporto esplicativo - ODerr
Consultazione 2026/47: Revisione transitoria delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari concernenti i PFAS nelle derrate alimentari e nell’acqua potabile · 6 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 39 cpv. 2 lett. f
Questa disposizione estende l’obbligo di caratterizzazione alle derrate alimentari non preimballate e garantisce che le inf ormazioni siano fornite anche in situazioni in cui le derrate sono fornite sfuse o su richiesta del consumatore. L’informazione dei consumatori deve essere assicurata indipendentemente dal metodo di consegna.
Modifiche ad altri atti necessari per l’attuazione della miscelazione
Per disciplinare in maniera esaustiva il meccanismo di miscelazione previsto dall’articolo 13a ODerr, è necessario adeguare le seguenti ordinanze:
- ordinanza sui contaminanti (RS 817.022.15; OCont): è stato aggiunto l’articolo 5c, che specifica le condizioni materiali della miscelazione; esso richiede che la miscelazione riguardi esclusivamente lo stesso tipo di derrata alimentare soggetto allo stesso tenore massimo stabilito nella tabella dell’allegato 8a parte B; questa restrizione ha lo scopo di f acilitare il controllo uf f iciale;
- ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traf fico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (RS 916.443; OITE-UE): introduzione dell’articolo 30a. Il meccanismo di miscelazione è una soluzione specifica del diritto svizzero mentre la legislazione dell’UE stabilisce che le derrate alimentari non conformi ai valori massimi non possono essere utilizzate, neanche attraverso una miscelazione correttiva. È pertanto necessario prevedere un esplicito divieto di esportazione verso l’Unione europea dei prodotti ottenuti da una miscelazione autorizzata ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 ODerr.
Disposizioni transitorie
Data la natura derogatoria di questo meccanismo rispetto ai principi generali della legislazione sulle derrate alimentari, la regolamentazione è limitata a tre anni dall’entrata in vigore della modifica. Essa mira a rispondere a situazioni particolari di contaminazione ambientale e non è destinata a essere mantenuta a lungo termine, in particolare nell’ipotesi dell’entrata in vigore del f uturo protocollo all’Accordo tra la Conf ederazione Svizzera e l’Unione europea relativo agli scambi di prodotti agricoli che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare (Protocollo sulla sicurezza alimentare).
Al termine del periodo transitorio, la deroga cesserà automaticamente di avere ef f etto, a meno che il Consiglio federale non decida diversamente sulla base di una nuova valutazione della situazione.
III. Conseguenze
1. Conseguenze per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
I requisiti previsti, in particolare in termini di rintracciabilità e notif ica delle miscelazioni, possono comportare attività di controllo aggiuntive per le competenti autorità cantonali interessate. Tuttavia, tali controlli rientrano nell’ambito dei compiti già esistenti relativi al controllo del rispetto dei tenori massimi di contaminanti e alla rintracciabilità delle derrate alimentari. Pertanto, non dovrebbero comportare alcun onere amministrativo aggiuntivo signif icativo.
2. Conseguenze per l’economia
La possibilità di procedere a una miscelazione in condizioni strettamente controllate significa che, in casi limitati, è possibile valorizzare derrate alimentari che altrimenti verrebbero eliminate, purché il prodotto f inale sia conforme ai tenori massimi applicabili. Questo approccio può contribuire a ridurre le perdite alimentari e le perdite economiche per le aziende interessate, soprattutto nella produzione primaria. Tuttavia, le modalità e i processi necessari per conformarsi ai requisiti di legge in materia di miscelazione e caratterizzazione comporteranno costi aggiuntivi per l’intera catena di produzione.