Rapporto esplicativo - ODerr

Consultazione 2026/47: Revisione transitoria delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari concernenti i PFAS nelle derrate alimentari e nell’acqua potabile · 6 pagine

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3. Conseguenze per la salute

Il meccanismo introdotto consente la miscelazione esclusivamente in condizioni rigorose e a condizione che il prodotto finale sia pienamente conforme ai tenori massimi applicabili. La protezione della salute è quindi garantita dal mantenimento dei limiti esistenti, che si basano sulle valutazioni scientifiche disponibili in materia di sicurezza alimentare. Ulteriori requisiti di rintracciabilità che garantiscono la trasparenza e la sorveglianza da parte delle autorità competenti contribuiscono a garantire la protezione della salute dei consumatori.

4. Conseguenze per l’ambiente

Non si prevedono conseguenze per l’ambiente.

IV. Aspetti giuridici

1. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La modifica è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l’Accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo; RS 0.916.026.81).

Per quanto riguarda le modifiche all’ODerr, il disegno prevede che i prodotti ottenuti da una miscelazione non possano essere esportati verso l’Unione europea. Conformemente all’Accordo agricolo, la Svizzera si impegna, per le esportazioni verso l’UE di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, a rispettare la normativa pertinente dell’Unione europea in materia di contaminanti. Tale quadro comprende in particolare il divieto di miscelare derrate alimentari al f ine di correggere un superamento dei tenori massimi. In questo contesto, la Svizzera può, per il proprio mercato interno, adottare norme autonome e derogare a tale divieto. Deve tuttavia garantire che i prodotti ottenuti da tale miscelazione non vengano esportati verso l’Unione europea, il che presuppone l’attuazione di misure di controllo adeguate. L’attuale Accordo agricolo con l’UE non viene quindi violato.

Nell’ambito del pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III), l’Accordo agricolo dovrà essere esteso al settore della sicurezza alimentare e verrà creato uno Spazio comune di sicurezza alimentare. Il regolamento (UE) 2023/915 è parte integrante dell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare e in f uturo si applicherà anche alla Svizzera, a partire dalla scadenza del periodo di transizione previsto dall’articolo 32 del Protocollo.

Per quanto riguarda le modifiche dell’OITE-UE, il divieto di esportazione verso l’Unione europea è necessario poiché la Svizzera è giuridicamente tenuta a garantire la piena conformità al diritto dell’UE. Pertanto, in virtù dell’Accordo agricolo tra la Svizzera e l’Unione europea e delle disposizioni che ne derivano, la Svizzera è tenuta a garantire che le derrate alimentari esportate verso l’UE rispettino i requisiti applicabili del diritto dell’Unione europea, in particolare in materia di contaminanti. Un tale obbligo vincolante di conformità al diritto del partner non sussiste nell’ambito degli accordi conclusi con Stati terzi, per cui non esiste una base giuridica che imponga di estendere il divieto di esportazione ad altri Stati.

2. Basi legali

La miscelazione di derrate alimentari non conf ormi non è prevista né dalla normativa vigente né dal regolamento (UE) 2023/915. È consentita solo se conforme alle buone pratiche di fabbricazione. In linea di principio, la f abbricazione di derrate alimentari deve essere di qualità tale che le derrate alimentari in questione non mettano in pericolo la salute umana ed escludano ogni possibilità di inganno. Lo stesso vale per la produzione primaria (cf r. art. 8 LDerr). I consumatori si aspettano oggi, a ragione, che le derrate alimentari di base come i cereali, le verdure, il latte e la carne siano il più possibile genuine. L’autorizzazione alla miscelazione di derrate alimentari non conf ormi si basa su un’interpretazione estesa della legislazione in materia alimentare. Per questo motivo dovrebbe essere prevista solo in via temporanea e a condizioni rigorosamente definite. L’informazione specifica dei consumatori riveste un ruolo centrale per garantire una comunicazione trasparente sulla natura e sulle modalità di f abbricazione delle derrate alimentari in questione (cf r. divieto di inganno, art. 18 LDerr). Inoltre, si applica senza