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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine

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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»

7È necessaria una nuova autorizzazione completiva qualora, in una banca sotto dominio straniero, vi siano modificazioni nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.

Art. 3p Autorizzazione completiva in caso di dominio straniero a posteriori Le banche passate in dominio straniero a posteriori devono sollecitare un’autorizzazione suppletiva.

Art. 3q Trattati internazionali

1 Il Consiglio federale può dichiarare nei trattati internazionali che le disposizioni secondo gli articoli 3o e 3p non sono in parte applicabili se cittadini di uno Stato contraente oppure persone giuridiche e società di persone con sede in uno Stato contraente creano una banca organizzata secondo il diritto svizzero, la rilevano o vi acquistano una partecipazione qualificata. Fatte salve le norme internazionali contrarie, esso può subordinare la sua decisione alla concessione della reciprocità da parte dell’altro Stato contraente.

2 Le disposizioni secondo gli articoli 3o e 3p sono applicabili se la persona giuridica o la società di persone è a sua volta dominata direttamente o indirettamente da cittadini di uno Stato terzo oppure da persone giuridiche o società di persone con sede in uno Stato terzo.

Art. 3bis–3quater

Abrogati

Titolo prima dell’art. 4

Concerne soltanto il testo francese

Art. 4, rubrica e cpv. 3 e 3bis

Fondi propri e liquidità

3 In casi particolari la FINMA può allentare o inasprire le esigenze minime.

3bis

La FINMA limita la durata degli allentamenti concessi alle banche di rilevanza sistemica. Pubblica la lista degli allentamenti concessi alle banche di rilevanza sistemica, che a loro volta informano il pubblico in merito agli effetti concreti.

Inserire gli art. 5a–5c prima del titolo del capo quarto

Art. 5a Differimento della pubblicazione e della comunicazione in caso di

sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale

Una banca così come una società madre o una società holding intermedia di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario che detiene titoli di partecipazione o altri