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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine
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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»
2 Se prevede di ordinare una misura secondo l’articolo 25 capoverso 1 LBCR36, la FINMA ne informa senza indugio il DFF e la BNS e condivide con loro la propria valutazione.
3 Dopo essere stata informata conformemente al capoverso 2, la BNS procede a una valutazione che illustri in particolare i rischi per l’economia svizzera e per il sistema finanziario svizzero. Essa comunica al DFF i risultati della propria valutazione.
Art. 54f Scambio di informazioni con altre autorità
Il DFF, la FINMA e la BNS sono autorizzati a trasmettere alle autorità svizzere informazioni non accessibili al pubblico di cui hanno bisogno per l’adempimento dei compiti in vista della prevenzione o del superamento di una crisi finanziaria.
Art. 54g Scambio di informazioni per la valutazione dei rischi per la stabilità
finanziaria della Confederazione
La FINMA e la BNS forniscono al DFF, su richiesta, tutte le informazioni rilevanti per la valutazione dei rischi della Confederazione connessi ai rischi per la stabilità finanziaria.
Art. 54h Ricorso a terzi
Il DFF, la FINMA e la BNS possono ricorrere a terzi per l’adempimento dei compiti nell’ambito del superamento di una crisi finanziaria, qualora ciò sia necessario. Essi possono condividere le informazioni necessarie a tal fine.
Art. 54i Obblighi di consultazione
1 La FINMA consulta il comitato per la stabilità finanziaria prima di procedere alla prima valutazione dei piani di risoluzione di banche di rilevanza sistemica disciplinati dall’articolo 9 capoverso 2 lettera d della legge dell’8 novembre 193437 sulle banche (LBCR), qualora la loro attuazione possa richiedere interventi della BNS o del DFF.
2 Il DFF consulta il consiglio per la stabilità finanziaria e il comitato per la stabilità finanziaria prima di sottoporre una domanda di stanziamento del credito secondo l’articolo 32b LBCR38.
Art. 54j Confidenzialità nonché trattamento e comunicazione dei dati
1 Le informazioni scambiate nel consiglio per la stabilità finanziaria e nel comitato per la stabilità finanziaria sono soggette al segreto d’ufficio e d’affari.
2 Le informazioni scambiate per prevenire e superare una crisi finanziaria e la documentazione relativa alle sedute del consiglio per la stabilità finanziaria e del
36 RS 952.0
37 RS 952.0
38 RS 952.0