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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine

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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 54d Scambio di informazioni tra i membri del consiglio per la stabilità

finanziaria e del comitato per la stabilità finanziaria in generale

1 I membri del consiglio per la stabilità finanziaria e del comitato per la stabilità finanziaria condividono tra loro le informazioni necessarie e utili per l’adempimento dei compiti secondo gli articoli 54b e 54c, comprese quelle non accessibili al pubblico, segnatamente informazioni relative a singoli partecipanti al mercato.

2 Essi si informano reciprocamente senza indugio sugli sviluppi intervenuti nel mercato finanziario o presso singoli partecipanti al mercato finanziario che, a loro giudizio, potrebbero comportare una grave minaccia per la stabilità finanziaria in Svizzera, nonché sulle misure pianificate e su quelle adottate.

3 La FINMA informa gli altri membri del comitato per la stabilità finanziaria almeno una volta all’anno in merito alla valutazione dei piani di risoluzione delle banche di rilevanza disciplinati dall’articolo 9 capoverso 2 lettera d della legge dell’8 novembre 193435 sulle banche. La BNS informa gli altri membri del comitato per la stabilità finanziaria almeno una volta all’anno in merito all’entità dei valori patrimoniali preparati da banche di rilevanza sistemica in vista dell’ottenimento di un sostegno alla liquidità dalla BNS.

Art. 54e Scambio di informazioni per il superamento di crisi finanziarie

1 Il DFF, la FINMA e la BNS condividono tra loro senza indugio le informazioni necessarie per l’adempimento dei loro compiti nell’ambito del superamento di crisi finanziarie, segnatamente le informazioni:

a. sulla solvibilità e sulla liquidità dei partecipanti al mercato finanziario interessati;

b. sul contenuto, sull’attuabilità e sulle ripercussioni di misure pianificate;

c. sui valori patrimoniali preparati dai partecipanti al mercato finanziario interessati in vista dell’ottenimento di un sostegno alla liquidità dalla BNS e da banche centrali estere;

d. sui valori patrimoniali disponibili presso i partecipanti al mercato finanziario interessati che possono essere preparati per ottenere un sostegno alla liquidità dalla BNS e da banche centrali estere, nonché su tutti gli ulteriori attivi di bilancio disponibili e sulle ripercussioni che ne derivano per le misure statali;

e. sul sostegno alla liquidità che i partecipanti al mercato finanziario interessati hanno già ottenuto dalla BNS e dalle banche centrali estere;

f. sui contatti rilevanti che essi intrattengono o hanno intrattenuto con i partecipanti al mercato finanziario interessati;

g. sui contatti rilevanti che essi intrattengono o hanno intrattenuto con autorità svizzere ed estere.

35 RS 952.0