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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine
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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»
dei rischi risulta che potrebbero essere necessarie misure straordinarie della Confederazione, della FINMA o della BNS;
c. coordinare la comunicazione pubblica del DFF, della FINMA e della BNS nell’ambito del superamento di una crisi finanziaria.
5 Esso può conferire al comitato per la stabilità finanziaria incarichi rientranti nel suo settore di compiti al fine di attuare l’indirizzo strategico finalizzato alla prevenzione e al superamento di crisi finanziarie in Svizzera.
6 Il consiglio per la stabilità finanziaria può sentire terzi.
Art. 54c Comitato per la stabilità finanziaria
1 Il comitato per la stabilità finanziaria è composto dal segretario di Stato della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, dal direttore dell’Amministrazione federale delle finanze, dal direttore della FINMA e dal membro della Direzione generale della BNS competente per la stabilità finanziaria.
2 Il comitato per la stabilità finanziaria è diretto dal direttore della FINMA, che ne assume la presidenza. L’organizzazione e la messa a verbale delle sedute competono alla FINMA.
3 Il comitato per la stabilità finanziaria si riunisce almeno quattro volte all’anno. Ogni membro può esigere la convocazione di una seduta e proporre punti da inserire nell’ordine del giorno.
4 Il comitato per la stabilità finanziaria ha segnatamente i compiti seguenti:
a. eseguire gli incarichi che il consiglio per la stabilità finanziaria gli ha conferito;
b. assicurare lo scambio di opinioni e la discussione all’interno del comitato in merito alla situazione macroeconomica e ai rischi specifici per la stabilità del settore finanziario in Svizzera e all’estero per permettere ai membri di valutarne i rischi;
c. informare il consiglio per la stabilità finanziaria se necessario, ma almeno una volta all’anno, in merito agli sviluppi strategicamente rilevanti per il consiglio ed elaborare le basi di discussione destinate a quest’ultimo;
d. intrattenere scambi sulle misure pianificate e adottate dai membri per la prevenzione e il superamento di crisi finanziarie e, se necessario, sul coordinamento di tali misure;
e. sviluppare e discutere scenari di crisi;
f. condurre esercitazioni di crisi sulla base di scenari di crisi;
g. discutere le questioni di risoluzione essenziali di rilievo per la stabilità finanziaria, segnatamente i piani di risoluzione delle banche di rilevanza sistemica.
5 Il comitato per la stabilità finanziaria può sentire terzi.