Progetto
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine
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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»
2Nella procedura di sanzione amministrativa l’assoggettato alla vigilanza può rifiutarsi di ammettere la violazione del diritto in materia di vigilanza. È fatto salvo l’obbligo di cooperazione previsto dal capoverso 1.
3Se le informazioni e i documenti forniti alla FINMA contengono un’ammissione dell’assoggettato alla vigilanza di aver violato il diritto in materia di vigilanza ai sensi del capoverso 2, l’ammissione non può essere utilizzata senza il suo consenso per infliggere una sanziona amministrativa pecuniaria.
Art. 37c Accordo amichevole
1Dopo aver accertato i fatti in un procedimento che ha avviato secondo l’articolo 30, la FINMA può proporre all’assoggettato alla vigilanza la conclusione di un accordo amichevole.
2L’accordo amichevole riguarda segnatamente le misure necessarie, l’addossamento delle spese e una clausola di rinuncia delle parti ad avvalersi di rimedi giuridici.
3Nella procedura di sanzione amministrativa, l’accordo amichevole deve includere una riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria.
4La FINMA recepisce l’accordo nella sua decisione.
Art. 37d Esecuzione
Il Consiglio federale disciplina i principi relativi alla commisurazione della sanzione e la sua riduzione di cui agli articoli 37a e 37c.
Art. 38a Utilizzabilità delle informazioni e dei documenti di persone fisiche
nei procedimenti penali
1Le informazioni orali o scritte di persone fisiche che potrebbero incriminarle penalmente e che la FINMA ha ottenuto in applicazione dell’obbligo d’informazione possono essere utilizzate in un procedimento penale contro tali persone soltanto se sono state ottenute senza la comminatoria di una sanzione penale.
2I documenti che erano già disponibili indipendentemente dalla volontà delle persone di cui al capoverso 1 e della cui esistenza l’autorità di perseguimento penale è a conoscenza possono essere utilizzati in un procedimento penale anche se sono stati ottenuti da tali persone con la comminatoria di una sanzione penale.
Art. 39 cpv. 1
1 La FINMA è autorizzata a trasmettere ad altre autorità svizzere di vigilanza, all’Ufficio federale della cibersicurezza e alla Banca nazionale svizzera (BNS) le informazioni non accessibili al pubblico di cui essi necessitano per adempiere i loro compiti.
Art. 42 cpv. 3
Concerne soltanto il testo francese