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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine
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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 43k cpv. 3
3Gli articoli 24 capoversi 2–5 e 24a–28a capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.
Art. 43l Obbligo d’informazione e di notifica
1Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante in assoggettati alla vigilanza nonché i collaboratori degli assoggettati alla vigilanza devono fornire all’organismo di vigilanza tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti.
2Gli assoggettati alla vigilanza, i collaboratori degli assoggettati alla vigilanza che sono tenuti a garantire un’attività irreprensibile e le società di audit devono notificare senza indugio all’organismo di vigilanza tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.
Titolo dopo l’art. 54
Titolo quinto a: Collaborazione per prevenire e superare crisi finanziarie
Art. 54a In generale
1 Per prevenire e superare crisi finanziarie, il DFF, la FINMA e la BNS collaborano a stretto contatto in seno al consiglio per la stabilità finanziaria e al comitato per la stabilità finanziaria.
2 Il DFF, la FINMA e la BNS possono concludere un accordo per la collaborazione in materia di prevenzione e superamento di crisi finanziarie.
Art. 54b Consiglio per la stabilità finanziaria
1 Il consiglio per la stabilità finanziaria è composto dal capo del DFF, dal presidente del consiglio di amministrazione della FINMA e dal presidente della Direzione generale della BNS.
2 Il consiglio per la stabilità finanziaria è diretto dal capo del DFF, che ne assume la presidenza. L’organizzazione e la messa a verbale delle sedute competono al DFF.
3Il consiglio per la stabilità finanziaria si riunisce almeno una volta all’anno, in presenza di tutti i membri e, di regola, del comitato per la stabilità finanziaria. Ogni membro del consiglio per la stabilità finanziaria può esigere la convocazione di una seduta e proporre punti da inserire nell’ordine del giorno.
4Il consiglio per la stabilità finanziaria ha segnatamente i compiti seguenti:
a. stabilire l’indirizzo strategico dei lavori del comitato per la stabilità finanziaria concernenti la prevenzione e il superamento di crisi finanziarie in Svizzera;
b. informare il Consiglio federale e la Delegazione delle finanze competente per il tramite del DFF, al più tardi nel momento in cui dalla propria valutazione