Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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limitata alle sole SIB non sarebbe appropriata e sarebbe difficilmente giustificabile sotto il profilo dell’uguaglianza giuridica. Ove possibile, le stesse misure sono definite in modo proporzionale e riguardano direttamente le banche e, in parte348, altri istituti finanziari soltanto in caso di comportamento scorretto o di violazione del diritto in materia di vigilanza. Tra queste vi sono l’intervento precoce, le sanzioni amministrative pecuniarie, le penalità di mora, il divieto di esercizio della professione e la confisca da parte della FINMA, nonché la revoca dell’effetto sospensivo dei ricorsi. Nel caso delle misure che riguardano un numero maggiore di banche, l’applicazione è proporzionale. Il regime di responsabilità si applica di conseguenza soltanto alle banche più complesse con oltre 250 collaboratori. Riassumendo, si può affermare che il pacchetto di misure ha un impatto in gran parte proporzionale alle dimensioni, al modello di attività e alle attività degli istituti interessati. I risultati del sondaggio volontario condotto sull’impatto della regolamentazione indicano che i costi di tali misure previsti per le banche che non hanno rilevanza sistemica e per gli altri istituti finanziari sono complessivamente bassi (v. Tabella 2).
I vantaggi delle misure per le banche e gli altri istituti finanziari sono indiretti e saranno visibili a medio-lungo termine. La garanzia di incentivi corretti (corporate governance e vigilanza) riduce la cattiva condotta o la violazione del diritto in materia di vigilanza da parte degli istituti. In questo modo possono svolgere la loro attività in modo più stabile ed evitare più efficacemente una dannosa perdita di fiducia come pure sanzioni, ad esempio all’estero. Il miglioramento del piano di stabilizzazione aumenta le probabilità che una SIB in una situazione di crisi possa portare avanti la sua attività senza l’intervento dello Stato e che la stabilizzazione abbia esito positivo. Le misure per garantire la liquidità (differimento della pubblicazione in caso di sostegno alla liquidità da parte della banca centrale e utilizzo agevolato di crediti per la copertura di un sostegno alla liquidità) migliorano le possibilità delle banche di fare ricorso agli strumenti della banca centrale in caso di crisi.
Non è possibile abrogare regolamentazioni in ambito TBTF ai sensi dell’articolo 4 LSgrI per non ostacolare il raggiungimento degli obiettivi della regolamentazione TBTF.
Una panoramica dettagliata degli effetti e, in particolare, dei costi di attuazione stimati una tantum e ricorrenti delle singole misure per le banche e gli altri istituti finanziari interessati è disponibile al numero 6.1 del rapporto separato relativo all’AIR. La tabella 2 fornisce una panoramica dei costi stimati per istituto e misura.
Tabella 2: Riepilogo dei costi stimati349
Misura Campo Stima dei costi per istituto d’applicazione
348 Sanzioni amministrative pecuniarie, penalità di mora, approvazione del cambio e della scelta e rotazione obbligatoria della società di audit, informazione del pubblico sulle procedure di vigilanza, divieto di esercizio della professione, obbligo d’informazione e di notifica alla FINMA.
349 Fonte: rapporto relativo all’AIR, www.efd.admin.ch > Too Big To Fail.