Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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interessati (comprese, ad esempio, le società di audit) ne vengano a conoscenza (art. 22 cpv. 1 LFINMA).

Per ragioni di completezza occorre precisare che la possibilità generale della FINMA di limitare temporaneamente o revocare nel singolo caso l’esecuzione della LFINMA solleva alcuni quesiti in merito al principio di legalità (art. 5 Cost.). La FINMA dispone già oggi di un ampio margine di manovra nella vigilanza sulle banche, poiché molte disposizioni della LFINMA le danno facoltà di decidere autonomamente se sia necessario un suo intervento e quali misure adottare. Inoltre, in determinati casi la FINMA o il legislatore può prevedere deroghe agli obblighi normativi, in particolare per le piccole banche.

Art. 58 Disposizione transitoria della modifica del …

La disposizione transitoria della modifica del 15 giugno 2018 è scaduta e può quindi essere sovrascritta. Il relativo testo può essere consultato tramite la piattaforma di pubblicazione del diritto federale accedendo allo storico.

Capoverso 1

I servizi vietati secondo l’articolo 24 capoverso 6 AP-LFINMA che erano già stati convenuti tra l’assoggettato alla vigilanza e la società di audit al momento dell’entrata in vigore della nuova norma possono continuare a essere forniti per un anno, a condizione che fossero consentiti dalle disposizioni precedenti.

Capoverso 2

Al momento dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione molti assoggettati alla vigilanza avranno verosimilmente raggiunto o superato la durata massima del mandato di verifica. Dovrebbero quindi cambiare immediatamente la società di audit, ma non è obiettivamente possibile, perché per procedere al cambiamento la FINMA, gli assoggettati alla vigilanza e le società di audit hanno bisogno di tempo. La FINMA, inoltre, deve disporre di risorse sufficienti per l’approvazione di cui all’articolo 28a AP-LFINMA. In più, per le società di audit sarebbe auspicabile che questi cambiamenti venissero scaglionati, dal momento che l’accettazione di un mandato comporta un certo onere iniziale. Pertanto, per evitare che subito dopo l’entrata in vigore della modifica vi sia un elevato numero di cambiamenti e fare in modo che questi vengano spalmati su un periodo di passaggio di 14 anni, la FINMA entro un anno dall’entrata in vigore stabilirà, caso per caso per tutti gli assoggettati alla vigilanza e secondo un approccio basato sul rischio, entro quando dovranno procedere al primo cambiamento della società di audit.

4.8 Legge sull’infrastruttura finanziaria

Art. 88 cpv. 1