Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Questo rimando della LInFi viene adeguato, dal momento che gli articoli 37gbis–37gquinquiesvengono spostati nel capo quattordicesimo b («Tutela giurisdizionale») e di conseguenza rinumerati (art. 52c–52f).
Art. 145 Strumenti di vigilanza secondo la LFINMA
All’articolo 145 LInFi che rinvia agli strumenti di vigilanza secondo la LFINMA (art. 29 cpv 1, 30, 32, 34 e 35 LFINMA) deve essere aggiunto l’articolo 32a AP-LFINMA relativo allo strumento delle penalità di mora.
4.9 Legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori346
Art. 51 cpv. 3
Il contenuto attuale dell’articolo 51 capoverso 3 LSA relativo alla pubblicazione è abrogato a seguito della modifica dell’articolo 22 LFINMA. Infatti, tutte le questioni legate all’informazione del pubblico vi sono ora disciplinate in modo centralizzato (art. 22 cpv. 4 AP-LBCR).
5 Ripercussioni
Le ripercussioni del presente avamprogetto sono illustrate nel dettaglio nell’analisi d’impatto della regolamentazione separata347. Di seguito vengono illustrate in forma sintetica.
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
5.1.1 Ripercussioni finanziarie
Il progetto non comporta maggiori uscite o minori entrate dirette per la Confederazione. Possono derivare maggiori entrate dirette da penalità di mora e sanzioni amministrative pecuniarie della FINMA. L’importo di queste maggiori entrate è difficile da stimare allo stato attuale, poiché non è prevedibile l’impatto dell’effetto preventivo e quali istituti saranno interessati in ultima analisi. Potrebbero, tuttavia, risultare minori entrate indirette per i poteri pubblici. Come illustrato al numero 5.3.1, il progetto comporta costi aggiuntivi una tantum e costi annui ricorrenti per le banche interessate e altri istituti finanziari. L’avamprogetto può quindi comportare una riduzione dell’utile imponibile degli istituti. Questi effetti non sono complessivamente quantificabili, dal momento che i dati relativi ai costi sono disponibili soltanto per una parte degli istituti interessati, ma dovrebbero essere di portata ridotta per tutto il settore bancario. Si prevedono, di conseguenza, costi relativamente contenuti anche per le imprese e le economie domestiche clienti degli istituti finanziari interessati (v. n. 5.3.2 e n. 5.3.3) con un’incidenza molto limitata in termini di minori entrate fiscali per la Confederazione
346 RS 961. 01
347 www.efd.admin.ch > Too Big To Fail.