Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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favore di altre attività connesse a rischi maggiori, segnatamente riguardanti istituti di rilevanza sistemica, in modo tale che le risorse possano essere impiegate secondo criteri di importanza e urgenza. L’esecuzione può essere ritenuta inadeguata anche in termini di tempistica se è imminente o si rende necessaria una modifica della normativa o una deregolamentazione.

Il capoverso 2 lettera b riguarda situazioni in cui l’esecuzione violerebbe il principio della buona fede sancito all’articolo 5 capoverso 3 Cost. essendo in contrasto con il principio di coerenza. L’introduzione di modifiche del diritto o di nuove norme può comportare regolamentazioni involontarie nell’applicazione del diritto, ad esempio perché nel processo legislativo non sono state prese in considerazione determinate fattispecie o ripercussioni. Questo può comportare incertezze del diritto e contraddizioni (cosiddette lacune legislative improprie) e quindi impedire un’applicazione coerente del diritto. Queste carenze dovrebbero pertanto essere corrette, colmando o correggendo a livello di legge o di ordinanza le disposizioni problematiche o le lacune. Alla luce di quanto precede, la disposizione consente di non considerare prioritaria l’esecuzione in situazioni in cui lo sarebbe ma, per la presenza di finte lacune giuridiche, comporterebbe una vigilanza incoerente, violando il principio di buona fede.

Eventuali garanzie di sospensione dell’esecuzione accordate dalla FINMA costituiscono un obbligo a non svolgere temporaneamente, ovvero fino alla scadenza fissata o fino alla revoca della garanzia, qualsiasi attività di vigilanza, esecutiva o di altro tipo connessa a specifiche disposizioni del diritto in materia di mercati finanziari, compreso il diritto in materia di vigilanza a livelli inferiori. Questo vale, in particolare, per tutti gli strumenti di vigilanza di cui agli articoli 24 e seguenti LFINMA e quindi non solo per la FINMA, ma anche per le società di audit. Sono escluse anche, ad esempio, le misure penali. Rimane possibile la denuncia di altri comportamenti non interessati dalla sospensione dell’esecuzione (come i reati, ad es. la frode). Va sottolineato il carattere temporaneo delle garanzie di sospensione dell’esecuzione, che pertanto devono essere limitate nel tempo e non possono essere utilizzate come strumento generale a fini normativi.

Conformemente al capoverso 3, le garanzie di sospensione dell’esecuzione possono essere vincolate a condizioni. Non sono finalizzate al dialogo sulla normativa, ma solo al raggiungimento di un risultato concreto nel senso dell’ottenimento di una garanzia per quanto riguarda l’operato della FINMA; non sussiste pertanto una protezione giuridica diretta. In particolare, le garanzie di sospensione dell’esecuzione non esprimono alcun giudizio sull’estensione dei diritti e degli obblighi degli assoggettati alla vigilanza; queste garanzie, quindi, non pregiudicano alcun diritto o dovere dei soggetti interessati. Pur non avendo carattere di decisione, i soggetti interessati possono appellarvisi per motivi di tutela della buona fede (art. 9 Cost.), ma non hanno diritto al rilascio di una «no-action letter». La decisione di concedere una sospensione dell’esecuzione è a esclusiva discrezione della FINMA e può essere presa solo da quest’ultima. Non è previsto alcun diritto a tali garanzie. Le garanzie della sospensione dell’esecuzione possono riguardare singoli o più istituti (soprattutto in caso di contraddizioni). Devono essere rese note in modo appropriato, in modo che i soggetti