Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/50: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (esigenze relative alla preparazione per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali) · 54 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità
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e delle riduzioni del valore dovute al rischio nonché dei requisiti di prontezza operativa nazionale, la FINMA valuta l’adeguatezza del volume dei valori patrimoniali preparato dalle banche. Di conseguenza, la FINMA, avvalendosi delle società di audit, si basa in particolare, per la valutazione della prontezza operativa nazionale all’utilizzo dei valori patrimoniali a titolo di garanzie per l’ottenimento di liquidità dalla BNS, sulle informazioni fornite dalla BNS. La garanzia dell’adempimento delle condizioni delle banche centrali estere spetta alla singola banca ed è valutata dalla FINMA con il supporto delle società di audit. Nella valutazione del volume di valori patrimoniali preparati, la FINMA coinvolge la BNS. La FINMA è autorizzata a richiedere informazioni sullo stato di preparazione sia alle banche (secondo l’art. 29 cpv. 1 LFINMA) che alla BNS. Da parte sua, la BNS informa la FINMA qualora ritenga che le banche stiano trascurando in misura significativa o ripetutamente i propri preparativi legali e operativi; ciò può verificarsi, ad esempio, quando la banca non è in grado di confermare la propria prontezza in termini di SLE o non supera ripetutamente i test operativi. Lo scambio di informazioni tra la FINMA e la BNS avviene sulla base dell’articolo 39 capoverso 1 LFINMA e dell’articolo 50 capoverso 1 LBN. La valutazione finale e la competenza decisionale in merito all’adempimento delle esigenze prudenziali relative alla preparazione rientrano nell’esclusiva competenza della FINMA.
Articolo 17x Modifica delle condizioni delle banche centrali
Capoverso 1
La FINMA ha il mandato di verificare se il volume dei valori patrimoniali preparati sia adeguato in rapporto ai rischi di liquidità di una banca. Modifiche delle condizioni della BNS possono aumentare o ridurre direttamente tale volume, incidendo di conseguenza sulle responsabilità della FINMA.
Qualora abbiano o possano avere ripercussioni sul volume dei valori patrimoniali preparati dalle banche, le modifiche delle condizioni della BNS interessano anche il DFF (che agisce per conto del Consiglio federale) in veste di rappresentante della Confederazione. Ad esempio, secondo il progetto di legge del 6 settembre 202335, la Confederazione può concedere alla BNS, mediante il PLB, garanzie in caso di dissesto per garantire i mutui a sostegno della liquidità erogati a banche che hanno rilevanza sistemica o che fanno parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica. Le modifiche delle condizioni della BNS possono pertanto ripercuotersi anche sulle responsabilità del DFF. Se il volume dei valori patrimoniali preparati si riduce a seguito di modifiche delle condizioni della BNS, aumenta il rischio che la Confederazione debba concedere garanzie in caso di dissesto per i mutui a sostegno della liquidità erogati alle banche. Sussiste inoltre un nesso diretto tra le condizioni della BNS e i parametri delle esigenze prudenziali relative alla preparazione stabiliti nell’OLiq, la cui definizione rientra nella competenza del Consiglio federale e quindi del DFF (che agisce per conto del Consiglio federale).
35 Messaggio concernente la modifica della legge sulle banche (FF 2023 2166; oggetto del Consiglio federale 23.062, consultabile in Curia Vista).