Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/50: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (esigenze relative alla preparazione per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali) · 54 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità

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SIX SIS AG o di SIX Terravis AG) e i rapporti. Inoltre, i processi devono essere testati periodicamente.

Capoverso 6

Le disposizioni relative alle esigenze relative alla preparazione sono applicabili esclusivamente alle banche svizzere e alle filiali svizzere di banche estere, in quanto solo tali istituti sono autorizzati a ottenere un sostegno alla liquidità dalla BNS. Per contro, le società di intermediazione mobiliare che tengono conti ai sensi della LIsFi (lett. a), nonché le succursali e le rappresentanze di banche estere in Svizzera (lett. b) sono esentate dalle esigenze relative alla preparazione. Le prime non si occupano di operazioni di trasformazione delle scadenze; per quanto riguarda le seconde, le sedi principali sono responsabili di fornire liquidità alle proprie succursali.

Mentre le banche delle categorie da 1 a 3 devono soddisfare le esigenze relative alla preparazione previste dal capitolo 3a, quelle delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR sono escluse (lett. c). Secondo la disposizione transitoria di cui all’articolo 31d capoverso 4 AP-OLiq, entro il 2033 il DFF presenterà al Consiglio federale un rapporto in cui valuterà se lo stato dei preparativi delle banche delle categorie 4 e 5 per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali è sufficiente. Anche se per queste banche tali misure non costituiscono un’esigenza prudenziale, il rapporto al Consiglio federale segnala l’aspettativa che anche le banche delle categorie 4 e 5 preparino in tempo utile, sul piano legale e operativo e in considerazione del principio della proporzionalità di cui all’articolo 5 OLiq, valori patrimoniali sufficienti per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali, in modo tale che possano coprire i rischi di liquidità di cui all’articolo 17v AP-OLiq. Ai fini del rapporto, per il DFF saranno determinanti anche le constatazioni della FINMA e della BNS che queste ultime dovessero eventualmente formulare nell’ambito delle loro pubblicazioni periodiche sui progressi compiuti in merito ai preparativi e alla partecipazione delle banche allo SLE della BNS. Sulla base del rapporto del DFF, il Consiglio federale valuterà la necessità di estendere le esigenze prudenziali relative alla preparazione alle banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR.

Articolo 17v Determinazione del volume dei valori patrimoniali da preparare

La valutazione dei rischi specifici all’istituto e del volume necessario di valori patrimoniali da preparare è effettuata dalla singola banca, la quale prepara il relativo volume di valori patrimoniali sotto il profilo legale e operativo.

Questa esigenza si applica sia per le banche della categoria 3 sia per le banche di rilevanza sistemica. Il fatto che queste ultime debbano soddisfare esigenze quantitative minime relative alla preparazione secondo gli articoli 25b–25f AP-OLiq non le esonera dall’obbligo di verificare se, in base all’elenco non esaustivo di indicatori di rischio di cui al capoverso 1, possano rendersi necessari ulteriori preparativi, e quindi di organizzarsi in modo adeguato.