Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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Contenuto del progetto
Il progetto comprende la ratifica dell’Accordo per la protezione dell’alto mare e l’approvazione della legge federale concernente l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare (legge sulla protezione dell’alto mare, LPrAM).
Accordo per la protezione dell’alto mare
L’Accordo per la protezione dell’alto mare si compone di 12 parti, nelle quali sono disciplinati vari settori della protezione e dell’uso sostenibile dei mari. Elementi chiave dell’Accordo sono le norme sulle risorse genetiche marine (RGM), compresa la giusta ed equa ripartizione dei benefici (parte II), sull’uso sostenibile e l’istituzione di aree marine protette (parte III), sull’EIA (secondo la terminologia dell’UE, «valutazione dell’impatto ambientale»; parte IV), sulla creazione di capacità e trasferimento di tecnologia marina (parte V), sulle risorse finanziarie e sui meccanismi di finanziamento (parte VII) e sulla risoluzione delle controversie (parte IX).
Legge sulla protezione dell’alto mare
Alcune disposizioni dell’Accordo per la protezione dell’alto mare possono essere attuate solo se regolamentate dallo Stato contraente. Mentre le disposizioni dell’Accordo pongono degli obblighi per gli Stati contraenti, la legge di attuazione serve in particolare a obbligare al rispetto delle sue norme le persone fisiche e giuridiche che sottostanno alla giurisdizione o al controllo della Svizzera.
La LPrAM è finalizzata all’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare per la Svizzera e per le persone fisiche e giuridiche soggette alla sua giurisdizione e al suo controllo. Contiene otto sezioni, il cui nucleo essenziale si trova nelle disposizioni di attuazione relative agli EIA, ai permessi e alle verifiche (sez. 2), agli obblighi di notifica e ripartizione dei benefici per le risorse genetiche marine e le informazioni digitali sul sequenziamento (sez. 3), agli strumenti di gestione per zona e alle misure di emergenza (sez. 4), alla creazione di capacità e al trasferimento di tecnologia marina (sez. 5).
Obiettivi da raggiungere con la ratifica e l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare
L’obiettivo generale dell’Accordo per la protezione dell’alto mare consiste nel conservare la biodiversità marina a lungo termine e garantirne l’uso sostenibile nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. L’intento coincide con gli obiettivi e gli obblighi che la Svizzera si è già posta negli ambiti dello sviluppo sostenibile, della biodiversità e della protezione del clima ed è in linea con la Strategia marittima della Svizzera. La ratifica e l’attuazione dell’Accordo mirano a garantire alla Svizzera e alle persone fisiche e giuridiche soggette alla sua giurisdizione un accesso non discriminatorio alle risorse che si trovano nelle aree marine non soggette a giurisdizione nazionale. La ratifica e l’attuazione pongono regole chiare e uniformi a livello internazionale per l’accesso e l’utilizzo di queste risorse marine e gli EIA relativi alle attività svolte nelle aree marine non soggette a giurisdizione nazionale.
Ripercussioni