Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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La ratifica e l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare comportano oneri per le imprese interessate dalle norme dello stesso, per esempio in relazione all’adempimento di obblighi di notifica, all’esecuzione di EIA o agli emolumenti a copertura dei costi amministrativi. Inoltre, le imprese devono attendersi per il futuro compensazioni finanziarie per l’utilizzo delle RGM e delle IDS di RGM delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. La Svizzera fa parte dei leader mondiali nella ricerca marina; grandi imprese del settore farmaceutico e delle biotecnologie con interessi nelle RGM e nelle IDS di tali RGM provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale hanno sede in Svizzera, come pure grandi compagnie di navigazione, società che si occupano di materie prime e gestiscono un naviglio proprio e altre imprese del settore marittimo. Di conseguenza, le disposizioni dell’Accordo per la protezione dell’alto mare riguardano un numero potenzialmente elevato di imprese e istituzioni in Svizzera. È però opportuno presumere che non saranno molte le attività svolte da imprese che rientrano sotto la responsabilità della Svizzera per le quali l’attuazione dell’Accordo per la protezione dell’alto mare comporterà un aumento degli oneri: condurre tali attività, infatti, è sempre molto oneroso, anche solo in considerazione della grande distanza dalle coste. Al momento è molto contenuto anche l’utilizzo da parte di attori svizzeri delle RGM e delle IDS di tali RGM attinenti a zone non soggette a giurisdizione nazionale.
Gli oneri per la Confederazione comprendono, da un lato, il versamento di contributi agli organi dell’Accordo per la protezione dell’alto mare, che si possono ritenere moderati. A ciò si aggiunge un onere limitato in termini di personale per l’attuazione dell’Accordo e della relativa legge di attuazione. Sia il versamento di contributi sia l’onere in termini di personale saranno compensati all’interno del DATEC e non produrranno un onere supplementare per il bilancio federale. Le prestazioni della Confederazione nell’ambito dell’applicazione della legge di attuazione e dell’Accordo per la protezione dell’alto mare saranno finanziate con la riscossione di emolumenti a copertura dei costi sostenuti.