Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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7.5 Delega di competenze legislative
La LPrAM non contiene una clausola di delega che conferisca al Consiglio federale la competenza di emanare ordinanze sostitutive.
7.6 Protezione dei dati
Per l’adempimento dei compiti previsti dall’Accordo per la protezione dell’alto mare e dalla presente legge, gli organi federali incaricati dell’esecuzione e, se del caso, i servizi da essi designati trattano dati personali di persone fisiche e giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c numero 5 LPD e l’articolo 57r capoverso 2 lettera a LOGA. Tra gli organi federali incaricati dell’esecuzione vi è, segnatamente, l’UFAM. I dati degni di particolare protezione trattati possono essere dati relativi a perseguimenti o sanzioni amministrativi e penali.
I dati personali trattati possono inoltre essere trasmessi all’estero. Ciò riguarda in particolare i dati personali trasmessi al CHM dagli organi federali incaricati dell’esecuzione e, se del caso, dai servizi da essi designati.
I dati personali vengono inoltre archiviati in un sistema d’informazione e di documentazione per la gestione degli affari e il trattamento elettronico dei dati. Nel caso in esame, per esempio, un tale sistema è richiesto per trattare i dati correlati agli obblighi di notifica e agli EIA. I dettagli devono essere disciplinati a livello di ordinanza.
Le specifiche del trattamento e della trasmissione dei dati personali saranno regolamentate dal Consiglio federale in un secondo momento, a livello di ordinanza. Ciò soprattutto perché al momento mancano informazioni ancora più precise, come per esempio l’esatta organizzazione del CHM istituito dall’Accordo per la protezione dell’alto mare.
È stato verificato se sussista un rischio elevato per i diritti fondamentali delle persone interessate (esame preliminare del rischio). Sulla base dell’esame preliminare del rischio si può affermare che il trattamento dei dati previsto non comporta verosimilmente un rischio elevato per i diritti fondamentali delle persone interessate. Non serve allora procedere a una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (VIPD).