Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine

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quadro dell’UNCLOS e gli obblighi giuridici assunti dalla Svizzera con la ratifica dell’UNCLOS vengono quindi differenziati e integrati per quanto riguarda le aree marine non soggette a giurisdizione nazionale.

La Svizzera si è impegnata a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. L’Accordo per la protezione dell’alto mare giova in particolare al conseguimento dell’obiettivo 14 «Vita sott’acqua», imperniato sulla conservazione e l’uso sostenibile di oceani, mari e risorse marine per uno sviluppo sostenibile.

La Svizzera ha ratificato importanti accordi in materia di ambiente marittimo, tra cui il Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide, la Convenzione OSPAR, il Protocollo del 1978 del 17 febbraio 197837 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi, il Protocollo del 1996 del 7 novembre 199638 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie (Protocollo di Londra), la Convenzione internazionale del 2 dicembre 194639 che regola la caccia alla balena, l’Accordo dell’OMC40 che vieta le sovvenzioni per la pesca d’alto mare illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) e la Convenzione del 2 febbraio 197141 sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (Convenzione di Ramsar). In seno all’Autorità internazionale dei fondi marini la Svizzera si impegna a favore di una protezione efficace dell’ambiente marino per quanto concerne le attività che vengono svolte sui fondali marini internazionali. È inoltre Parte contraente della CBD e del correlato Protocollo di Nagoya e partecipa attivamente allo sviluppo di norme per l’utilizzo delle risorse genetiche. È altresì membro e Stato ospite dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN), che pubblica la Lista rossa degli animali minacciati, nonché Parte contraente della Convenzione di Espoo.

Inoltre, nel quadro della CBD la Svizzera ha adottato per il 2022 un quadro globale di obiettivi per la conservazione della biodiversità e dei servizi che la biodiversità rende all’umanità (GBF). L’Accordo per la protezione dell’alto mare contribuisce all’obiettivo del GBF, cioè destinare alla salvaguardia della biodiversità almeno il 30 per cento delle superfici terrestri e degli oceani entro il 2030.

7.3 Forma dell’atto (decreto federale, decreto di attuazione)

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale e che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22

37 RS 0.814.288.2

38 RS 0.814.287.1

39 RS 0.922.74

40Emendamento all’Allegato 1A, Accordo sulle sovvenzioni alla pesca – Accordo del

15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio

41 RS 0.451.45