Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 59Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200242 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che sulla base dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. Nel trattato internazionale figurano importanti disposizioni contenenti norme di diritto (p. es. obbligo di autorizzazione, obblighi di notifica) e per la sua attuazione è necessaria l’emanazione di una legge federale. Pertanto, secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. l’Accordo per la protezione dell’alto mare sottostà a referendum facoltativo.

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate dall’Assemblea federale sotto forma di legge federale (art. 163 cpv. 1 Cost.). Vi rientrano, tra l’altro, le disposizioni fondamentali in materia di diritti e doveri delle persone, restrizioni dei diritti costituzionali, compiti della Confederazione e obblighi dei Cantoni nell’attuazione ed esecuzione del diritto federale. In questo caso specifico devono essere emanate disposizioni che riguardano la libertà economica, il perseguimento penale nonché i diritti e gli obblighi delle persone, introducono emolumenti e stabiliscono compiti e prestazioni della Confederazione. Devono perciò esprimersi nella forma di una legge federale almeno i principi delle disposizioni di attuazione. La legge d’attuazione sottostà a referendum facoltativo, come previsto dall’articolo 141 capoverso 1 lettera b Cost.

Secondo l’articolo 14 capoverso 7 dell’Accordo, la COP decide, per consenso, le modalità di ripartizione equilibrata ed equa dei benefici monetari. In caso di mancato raggiungimento del consenso, la COP decide a maggioranza dei tre quarti delle parti presenti e votanti. La decisione della COP è un atto di diritto derivato che si riferisce a un ambito materiale strettamente limitato. Tale atto è caratterizzato in particolare dal fatto che, secondo una base giuridica concordata dalle Parti contraenti (art. 14 cpv. 7 Accordo per la protezione dell’alto mare), viene assegnato a un organo che adotta decisioni (COP) il potere di adottare unilateralmente una decisione vincolante che ha implicazioni nell’ordine giuridico delle Parti contraenti. La decisione pertanto è unilaterale, perché in ultima analisi può essere adottata a maggioranza, violando la natura contrattuale (principio del consenso) che è normalmente alla base dei contratti internazionali. La volontà di creare un vincolo, dunque, non è più riconducibile individualmente alle singole Parti contraenti. Per questo motivo, nell’adozione di decisioni del genere è prevista una modalità di voto semplificata delle Parti contraenti (p. es. opting-out) che può preservare in una certa misura la sovranità nazionale. Nel presente caso non sussiste un tale opting-out per quanto riguarda la decisione della COP sulle modalità di ripartizione equilibrata ed equa dei benefici monetari (a differenza, p. es., della decisione della COP sugli strumenti di gestione per zona secondo l’articolo 23 paragrafo 4 dell’Accordo per la protezione dell’alto mare). Le Parti contraenti possono semplicemente formulare una dichiarazione secondo cui le modalità decise dalla COP per la ripartizione equilibrata ed equa dei benefici monetari

42 RS 171.10