Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/60: Ratifica e attuazione dell’Accordo internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (Accordo per la protezione dell’alto mare) · 62 pagine
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che presentano una sufficiente rilevanza estera e producono effetti al di fuori dei confini nazionali. Nel disciplinare le attività che si svolgono oltre i confini nazionali in attuazione dell’Accordo (art. 2 lett. a LPrAM), la Confederazione può perciò basarsi sull’articolo 54 capoverso 2 Cost. in combinato disposto con l’articolo 74 capoverso 1 e l’articolo 78 capoverso 4 Cost. La competenza della Confederazione di emanare la LPrAM deriva di conseguenza dall’articolo 54 capoverso 2 Cost. in combinato disposto con l’articolo 74 capoverso 1 e l’articolo 78 capoverso 4 Cost. L’approvazione della LPrAM sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).
Poiché l’obbligo di ricevere un permesso per svolgere attività nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale secondo l’articolo 4 LPrAM può riguardare anche attività economiche private, esso va a tangere la libertà economica di cui all’articolo 27 Cost. La base legale che l’articolo 36 capoverso 1 Cost. rende necessaria per limitare la libertà economica viene creata nell’articolo 4 LPrAM. L’interesse pubblico a questa misura risiede nella protezione dell’ambiente. Essendo la misura soggetta a motivi di politica ambientale, è al contempo anche una misura conforme ai principi, non contraria al principio della libertà economica e della concorrenza. L’obbligo di ottenere un permesso di cui all’articolo 4 LPrAM è necessario per soddisfare gli interessi pubblici della protezione e dell’uso sostenibile degli oceani, che sono importanti e sanciti dal diritto internazionale. L’articolo 206 UNCLOS già prescrive l’obbligo di valutare l’impatto prodotto dalle attività sull’ambiente marino e viene solamente precisato nell’Accordo per la protezione dell’alto mare. Inoltre, la Svizzera conosce già l’obbligo di ottenere un permesso per le attività soggette all’EIA svolte nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, essendo stabilito nell’articolo 4 della legge federale concernente l’attuazione del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide la Svizzera. Secondo l’articolo 4 LPrAM, le attività economiche private sono soggette all’obbligo di eseguire un EIA e di ottenere un permesso solo se possono causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l’ambiente marino. La limitazione della libertà economica è minima. La restrizione dei diritti fondamentali si può quindi ritenere proporzionata allo scopo e giustificata da interessi pubblici (art. 36 cpv. 2 e 3 Cost.). L’essenza della libertà economica rimane intatta.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La ratifica dell’Accordo per la protezione dell’alto mare rappresenta per la Svizzera un proseguimento del suo impegno nel rafforzamento della governance ambientale internazionale e nell’uso sostenibile delle risorse. La ratifica e la sua attuazione nella LPrAM sono compatibili con gli altri impegni internazionali della Svizzera, in particolare con le convenzioni e gli accordi elencati nei prossimi paragrafi, che sono di particolare rilevanza per l’Accordo per la protezione dell’alto mare.
L’UNCLOS, cui la Svizzera ha aderito nel 2009, stabilisce i diritti e gli obblighi degli Stati in relazione all’utilizzo degli oceani, alle loro risorse e alla protezione dell’ambiente marino e costiero. Tale Convenzione prevede che l’alto mare, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale, sia aperto a tutti gli Stati, siano essi costieri o senza sbocco sul mare. L’Accordo per la protezione dell’alto mare è un accordo nel