Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/66: Revisione della Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

1. l’abbattimento dei lupi che causano danni rilevanti ad animali da reddito o che mettono in pericolo le persone (art. 9b cpv. 1 OCP) dovrà poter essere autorizzato anche qualora appartengano a un branco o si aggirino nell’areale abituale di un branco.

2. La regolazione reattiva (art. 4c cpv. 1 OCP) deve essere adeguata in modo tale da poter prendere in considerazione anche i danni verificatisi al di fuori della zona d’estivazione, nonché quelli relativi al periodo precedente a tale regolazione.

1.2 Normativa proposta

Le due mozioni si basano su situazioni in cui i lupi hanno causato danni e, in base alla normativa vigente, non è stato possibile autorizzarne l’abbattimento né in termini di tempo né di spazio. Da un lato, ciò riguarda le bandite federali di caccia,

all’interno delle quali non è possibile emettere un’ordinanza di abbattimento

nemmeno in caso di attacchi ripetuti agli animali da reddito. Dall’altro, si tratta della possibilità di abbattere tutto l’anno singoli lupi di un branco che presentano un comportamento problematico.

Il progetto definisce l’attuazione delle mozioni come segue:

l’articolo 11 capoverso 5bis LCP disciplina, in forma nuova, il permesso di

abbattimento dei lupi, in quanto specie protetta, nelle bandite federali di caccia. Le bandite federali di caccia sono zone prioritarie per la fauna, istituite per garantire in particolare la protezione degli animali selvatici. I lupi possono ora essere regolati all’interno di queste bandite di caccia. Secondo la mozione, l’abbattimento dei lupi è limitato a situazioni particolari, in particolare in caso di danni causati dalla

selvaggina dopo che i lupi hanno aggirato ripetutamente le misure di protezione delle greggi o per evitare che costituiscano un pericolo per l’uomo.

Il nuovo articolo 12 capoverso 2ter LCP consente, nel periodo compreso tra febbraio e maggio, di adottare misure contro singoli lupi di un branco che uccidono

ripetutamente animali da reddito o che costituiscono un pericolo per l’uomo. Di conseguenza, ora è possibile intervenire contro i «lupi problematici» durante tutto l’anno, anche se questi appartengono a un branco.

1.3 Compatibilità tra compiti e finanze

Il progetto non comporta ripercussioni finanziarie.

1.4 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

A livello europeo, per la regolamentazione della protezione e dell’utilizzo a scopo venatorio di mammiferi e uccelli selvatici, sono determinanti la Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna; RS 0.455), la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Convenzione di Bonn; RS 0.451.46), l’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia (AEWA; RS 0.451.47) e la

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; RS 0.453). La Svizzera ha aderito a tutte queste