Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/66: Revisione della Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 9 pagine

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convenzioni, per cui le loro disposizioni sono vincolanti per il diritto svizzero. Tutte le normative proposte sono conformi a tale requisito.

Il lupo figura nell’allegato III della Convenzione di Berna come specie faunistica protetta. La Convenzione di Berna obbliga gli Stati contraenti ad adottare opportuni provvedimenti legislativi e amministrativo-organizzativi per garantire la

conservazione delle specie enumerate all’allegato III. L’articolo 7 capoverso 3 della Convenzione di Berna menziona in particolare come provvedimenti «l’istituzione di periodi di chiusura e/o d’altri provvedimenti regolamentari d’esercizio». Un periodo di chiusura è un periodo stabilito dalla legge durante il quale è vietata la caccia a determinati animali selvatici, al fine di garantire la riproduzione e l’allevamento dei cuccioli. Con l’attuazione della mozione Broulis, da febbraio a maggio è ora

possibile anche l’abbattimento mirato di singoli lupi appartenenti a un branco.

Questa disposizione non mette a rischio la conservazione della specie poiché si limita a singoli lupi problematici e non facilita in alcun modo la regolazione degli effettivi, risultando così in linea con l’articolo 7 della Convenzione di Berna.

1.5 Attuazione

L’esecuzione dei nuovi articoli avverrà congiuntamente da parte della

Confederazione e dei Cantoni. Secondo l’articolo 24 LCP il Consiglio federale emanerà le disposizioni esecutive dell’articolo 11 capoverso 5bisLCP nell’ordinanza sulle bandite federali (OBAF, RS 922.31) e dell’articolo 12 capoverso 2terLCP nell’OCP.

1.6 Stralcio di interventi parlamentari

Il progetto attua gli interventi parlamentari seguenti (v. cap. 1.1):

• mozione Friedli 25.3715 «Consentire l’abbattimento di lupi nelle bandite di

caccia» nel quadro della revisione dell’articolo 11 capoverso 5 LCP;

• mozione Broulis 25.3549 «Lupo problematico appartenente a un branco.

Bisogna poter intervenire!» nel quadro della revisione dell’articolo 12

capoverso 2 LCP.

2. Commento ai singoli articoli

Art. 11 cpv. 5bis Abbattimento dei lupi nelle bandite di caccia

Il capoverso 5bisdisciplina, in forma nuova, il permesso di abbattimento dei lupi, in quanto specie protetta, nelle bandite federali di caccia. I branchi di lupi occupano territori di circa 250 km2 in media. Le 43 bandite federali di caccia hanno una superficie compresa tra gli 8 e i 94 km2 ciascuna. Ricoprono una superficie

complessiva di oltre 1500 km2, di cui 40 zone protette, con una superficie di oltre 1400 km2, si trovano nelle Alpi. Queste coprono circa il 5 per cento della superficie delle Alpi svizzere (superficie stimata delle Alpi: 65 % del territorio nazionale, ovvero 26 800 km2) e ospitano popolazioni sane di ungulati (camosci, cervi, caprioli,

stambecchi). Essendo zone ricche di prede, le bandite federali di caccia sono attrattive anche per i lupi, il che è in linea di principio auspicabile, poiché si tratta di zone prioritarie per la fauna istituite per garantire una protezione mirata degli animali