Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/66: Revisione della Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 9 pagine

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selvatici; inoltre, anche in questi luoghi i lupi, cacciando gli ungulati, contrastano i danni eccessivi alla rigenerazione del bosco.

Allo stesso tempo, l’economia alpestre riveste grande importanza nelle bandite di caccia. In 30 delle 43 bandite federali di caccia vengono allevati circa 29 000 ovini (stato 2024), pari a circa il 15 per cento di tutti gli ovini allevati nelle regioni di

montagna (185 000 ovini estivati secondo la banca dati sul traffico di animali, 2024). Nelle altre 13 bandite di caccia non vengono allevati ovini. La presenza di ovini varia notevolmente e va da poche dozzine a oltre 4000 capi. Inoltre, nelle bandite federali di caccia vengono estivati circa 18 000 bovini e vacche.

Sono ora previste misure in caso di danni ripetuti (almeno due attacchi) ad alpeggi protetti e in caso di pericolo per l’uomo all’interno delle bandite federali di caccia. A tal fine occorre tenere conto del valore di queste zone protette. È necessario

garantire che gli obiettivi di protezione non vengano compromessi. Di conseguenza, gli abbattimenti nelle bandite federali di caccia saranno permessi se sono

soddisfatte le seguenti condizioni:

lett. a: in caso di danni ad animali da reddito negli alpeggi all’interno della bandita federale di caccia, gli abbattimenti sono permessi se si verificano almeno

due attacchi a greggi protette mediante misure di protezione impiegate a regola d’arte causando nel complesso danni rilevanti. I danni rilevanti sono definiti per i singoli lupi all’articolo 9b’ OCP e per i branchi all’articolo 4c della stessa ordinanza.

I danni verificatisi al di fuori della bandita federale di caccia non possono essere computati ai fini del calcolo della soglia di danno.

lett. b: in caso di pericolo per l’uomo all’interno della bandita di caccia. Un pericolo per l’uomo sussiste in particolare quando un lupo si aggira regolarmente all’interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti, mostrandosi troppo poco timoroso nei confronti dell’uomo.

La disposizione si applica sia ai singoli abbattimenti secondo l’articolo 12

capoversi 2 e 2terLCP sia alle regolazioni dei branchi secondo l’articolo 7a

capoverso 1 lettera b e dell’articolo 12 capoverso 4bisdella stessa legge. Questa permette, a determinate condizioni, di estendere il perimetro di abbattimento

all’interno delle bandite federali di caccia. Per quanto riguarda la regolazione

secondo l’articolo 7a LCP, devono essere preventivamente soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11 capoverso 5bisdella stessa legge; in questo modo i lupi di un branco possono essere oggetto di regolazione secondo l’articolo 7a LCP in una bandita federale di caccia se tale branco ha già aggirato ripetutamente le misure di protezione delle greggi, causando danni rilevanti nella bandita federale.

Per le regolazioni di cui all’articolo 7a capoverso 1 lettera b e all’articolo 12

capoversi 2tere 4bisLCP è garantito il coinvolgimento dell’Ufficio federale

dell’ambiente (UFAM) tramite il suo consenso. Per i singoli abbattimenti di cui all’articolo 12 capoverso 2 LCP all’interno delle bandite federali di caccia, l’UFAM dev’essere consultato. Inoltre, nell’ambito di tali abbattimenti occorre continuare a tenere conto della protezione dei giovani animali e delle loro madri ai sensi

dell’articolo 7 capoverso 5 LCP.