Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/66: Revisione della Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 9 pagine
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Art. 12 cpv. 2ter Misure contro singoli lupi di un branco
Finora l’intervento contro i lupi di un branco è limitato alla regolazione proattiva di cui all’articolo 7a LCP da settembre a gennaio e alla regolazione reattiva di cui
all’articolo 12 capoverso 4bisLCP da giugno ad agosto. Di conseguenza, tra febbraio e maggio non è possibile intervenire contro i lupi problematici di un branco. Ciò è dovuto al fatto che si tratta del periodo della riproduzione e di nascita dei cuccioli, che tradizionalmente rientra nel periodo di protezione anche per le specie cacciabili. Se si interviene attraverso abbattimenti in questo periodo, c’è il rischio che i giovani animali rimangano orfani; per questo motivo, nel quadro delle autorizzazioni di abbattimento, ai fini della tutela degli animali occorre prestare particolare attenzione alla protezione dei cuccioli. Il nuovo capoverso 2terconsente, nel periodo compreso tra febbraio e maggio, di adottare misure contro singoli lupi di un branco che
aggirano ripetutamente misure di protezione delle greggi attuate a regola d’arte causando danni rilevanti oppure che costituiscono un pericolo per l’uomo, anche se è accertato o vi è la possibilità che tale branco abbia dei cuccioli. Poiché già oggi è possibile adottare misure da giugno a gennaio, d’ora in poi sarà possibile intervenire durante tutto l’anno anche contro singoli lupi appartenenti a un branco, qualora questi presentino un comportamento problematico. Sono considerati problematici gli attacchi ripetuti a ovini o caprini protetti da misure di protezione delle greggi attuate a regola d’arte nonché a bovini ed equini, e la messa in pericolo dell’uomo. In linea con gli altri interventi contro i lupi di un branco, anche per gli abbattimenti di cui all’articolo 12 capoverso 2terLCP è necessaria l’approvazione dell’UFAM.
Affinché gli abbattimenti servano a prevenire altri danni, devono essere effettuati, se possibile, all’interno del branco e in prossimità delle greggi di animali da reddito predati.
3. Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
Il progetto non ha ripercussioni finanziarie o sull’effettivo di personale per la
Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Le novità non inducono a modificare il diritto cantonale.
3.2. Ripercussioni sull’economia, sulla società e sull’ambiente
Il progetto non ha ripercussioni sull’economia. Il suo scopo è quello di contribuire a mantenere e promuovere l’accettazione a lungo termine della presenza del lupo da parte della società.
Obblighi di verifica secondo l’articolo 4 della legge sullo sgravio delle imprese
(LSgrI; RS 930.31)
Il progetto non comporta nuovi obblighi per le imprese interessate, comprese le PMI, né modifica quelli esistenti.
Stima dei costi della regolamentazione secondo l’articolo 5 LSgrI