Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/66: Revisione della Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 9 pagine
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Il progetto non comporta costi della regolamentazione secondo l’articolo 5 LSgrI.
3.3 Altre ripercussioni
Questo progetto non ha ripercussioni sulla politica estera della Svizzera.
4. Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale
4.1 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto non è previsto né nel messaggio sul programma di legislatura 2025‒2028 né nel decreto federale sul programma di legislatura 2025‒2028.
4.2. Rapporto con le strategie del Consiglio federale
Non vi sono contraddizioni tra le normative proposte dalla LCP e le strategie del Consiglio federale. Le novità introdotte dalla LCP riguardanti l’abbattimento dei lupi nelle bandite federali di caccia presentano punti di contatto con la Strategia
Biodiversità Svizzera. Non vi sono contraddizioni con tale strategia federale.
5. Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il presente progetto si fonda sull’articolo 79 della Costituzione federale (Cost.). La Confederazione emana dunque i principi sull’esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il presente progetto è compatibile con tutti gli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera (v. anche il capitolo 1.4 «Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo»).
5.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 22 capoverso 1 della legge sul Parlamento, l’Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto.