Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/74: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2027 · 5 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione di maggio 2027 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
1. Punti essenziali del progetto
1.1 Gestione dei dati dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio per la garanzia delle condizioni di allacciamento
Il progetto prevede un’integrazione degli scopi ammissibili per il trattamento di dati di misurazione da parte dei gestori di rete. D’ora in poi questi ultimi potranno trattare dati personali e dati di persone giuridiche anche in forma non pseudonimizzata, purché necessario per la garanzia del rispetto delle condizioni di allacciamento. Il trattamento in forma non pseudonimizzata comprende solamente i dati di base e i relativi dati di misurazione necessari per attribuire violazioni delle condizioni di allacciamento a un determinato allacciamento alla rete e prendere le misure del caso. Tale disposizione non giustifica né il trattamento di dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) né una profilazione ai sensi dell’articolo 5 lettera f LPD. Alla base della nuova disposizione vi è la crescente decentralizzazione della produzione nonché il ruolo sempre più importante assunto dagli impianti di stoccaggio e dalla flessibilità del carico ai fini dell’esercizio sicuro della rete. Gli scostamenti dalle condizioni di allacciamento stabilite, in particolare in relazione alla potenza di immissione e alla potenza reattiva, possono essere individuati in forma pseudonimizzata, tuttavia, per l’adozione di misure adeguate, è necessaria un’identificazione univoca degli attori interessati. La revisione dell’ordinanza consente ai gestori di rete di procedere in modo mirato in casi del genere, contribuendo così a un esercizio sicuro e stabile della rete. Nel contempo, il trattamento di dati non pseudonimizzati resta circoscritto a situazioni chiaramente definite, nel rispetto del principio secondo cui tale trattamento costituisce un’eccezione.
1.2 Procedura di riconoscimento come progetto pilota e di dimostrazione
La presente revisione consente di adeguare l’ordinanza in maniera puntuale, sulla base delle esperienze maturate finora nell’ambito dell’esecuzione. La modifica ha in particolare l’obiettivo di semplificare la procedura di riconoscimento come progetto pilota e di dimostrazione, ridurre l’onere amministrativo e la complessità per gli attori coinvolti nonché aumentare la certezza del diritto. Un elemento centrale della revisione è la verifica da parte dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) del rispetto del limite di potenza totale di 200 MW secondo l’articolo 14a capoverso 4 lettera c della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl).
L’adeguamento proposto ha carattere prevalentemente tecnico e di precisazione e non comporta alcuna modifica sostanziale dell’attuale sistema normativo. La revisione consente un’esecuzione più efficiente e orientata alla pratica.
2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
La revisione non ha alcuna ripercussione finanziaria, a livello di personale né di altro tipo su Confederazione, Cantoni e Comuni. Inoltre non concerne il corrispettivo per l’utilizzazione della rete che deve essere versato dai consumatori finali.