Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/74: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2027 · 5 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione di maggio 2027 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
rientrano pertanto nei diritti di esenzione e di rimborso secondo la legislazione vigente. La loro omissione nelle elencazioni degli articoli 18c, 18d capoverso 2 e 18e capoverso 1 lettera b costituisce una lacuna redazionale. Con la presente integrazione tale incompletezza viene eliminata e la situazione giuridica chiarita.
Art. 18h cpv. 2 lett. c e cpv. 3–5
Con la modifica del capoverso 2 lettera c si stabilisce che, già nel quadro della procedura di riconoscimento come impianto pilota e di dimostrazione, l’UFE verifica se la potenza totale ammessa di 200 MW secondo l’articolo 14a capoverso 4 lettera c LAEl è stata superata. Si stabilisce inoltre che, ai fini della verifica del rispetto del limite di potenza totale, d’ora in poi è determinante la data di ricezione della domanda all’UFE. Rispetto alla regolamentazione attuale, la data determinante è pertanto anticipata: mentre finora si faceva riferimento al momento della domanda di rimborso presentata al gestore di rete (cpv. 3 vigente), il nuovo disciplinamento si fonda invece sulla procedura preliminare di riconoscimento presso l’UFE. L’anticipazione del momento determinante per la verifica rafforza la certezza del diritto per i richiedenti, che possono sapere già al momento del riconoscimento se il progetto rientra nel contingente disponibile. Si evita così che impianti riconosciuti come progetti pilota e di dimostrazione non abbiano successivamente alcun diritto al rimborso nei confronti del gestore di rete per mancanza di capacità residua disponibile. A tal fine l’UFE tiene un elenco con i dati relativi alla potenza già rilevati (v. sotto spiegazioni relative al cpv. 5) e ne tiene conto nella trattazione delle domande.
Il capoverso 3 viene abrogato, in quanto la regolamentazione in esso contenuta viene adeguata e spostata al capoverso 2 lettera c.
Il capoverso 4 viene abrogato, in quanto la verifica del rispetto del limite di potenza totale è d’ora in poi già incluso nella procedura di riconoscimento come impianto pilota e di dimostrazione e pertanto i gestori di rete non devono più informare l’UFE in merito alle domande di riconoscimento.
Il capoverso 5 viene adeguato in seguito alla modifica del capoverso 2 lettera c. L’elenco tenuto dall’UFE comprende ora tutti gli impianti per i quali è stata presentata una domanda di riconoscimento come impianto pilota e di dimostrazione. In tal modo il momento determinante viene anticipato rispetto alla regolamentazione attuale, che fa invece riferimento alla domanda di rimborso al gestore di rete. L’elenco viene costantemente aggiornato dall’UFE e garantisce trasparenza riguardo al raggiungimento della potenza totale disponibile di 200 MW.
Art 31q
La disposizione transitoria garantisce che l’anticipazione della data determinante alla domanda di riconoscimento all’UFE non comporti disparità di trattamento materialmente ingiustificate. In assenza di una disposizione transitoria, le domande presentate dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza potrebbero avere un trattamento prioritario rispetto a quelle presentate in precedenza. Per questo motivo, anche per le domande già inoltrate viene stabilita come determinante la data della loro ricezione all’UFE. Sono compresi anche gli impianti già riconosciuti come impianti pilota e di dimostrazione prima dell’entrata in vigore della modifica del …, purché per essi non sia ancora stata presentata una domanda di rimborso. Ciò garantisce l’uguaglianza giuridica e la protezione della buona fede dei richiedenti.