Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/74: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2027 · 5 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione di maggio 2027 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
3. Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società
Gli adeguamenti proposti semplificano i processi esistenti e contribuiscono a ridurre gli oneri amministrativi e di esecuzione per gli attori coinvolti. Ne consegue un’esecuzione più efficiente e più vicina alla prassi.
Non vi sono ripercussioni sull’ambiente e sulla società.
4. Rapporto con il diritto europeo
4.1 Gestione dei dati dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio per la garanzia delle condizioni di allacciamento
Non sussistono contraddizioni sotto il profilo del diritto dell’UE relativo al mercato interno dell’energia elettrica, rilevante in caso di ratifica dell’Accordo sull’energia elettrica. In particolare, la direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e il regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica prescrivono che i gestori di rete possano utilizzare le informazioni necessarie a garantire un esercizio della rete sicuro, affidabile ed efficiente. La presente regolamentazione concretizza tali requisiti nel contesto nazionale, senza andare oltre quanto necessario. La questione se i requisiti previsti dall’articolo 7b paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/943, relativi al consenso dei clienti finali interessati per l’utilizzo dei dati provenienti da sistemi di misurazione intelligenti debbano essere recepiti nell’OAEl sarà esaminata nell’ambito del secondo pacchetto di attuazione dell’Accordo sull’energia elettrica.
4.2 Procedura di riconoscimento come progetto pilota e di dimostrazione
La revisione non introduce nuove fattispecie di promozione, bensì precisa le procedure e le competenze già esistenti nell’ambito dell’esecuzione a livello nazionale ed è quindi in linea con il diritto europeo in materia di energia.
5. Commento ai singoli articoli
Art. 8d cpv. 1 lett. b, frase introduttiva
L’integrazione nella lettera b crea una base legale esplicita che consente ai gestori di rete di trattare dati personali e dati di persone giuridiche anche in forma non pseudonimizzata, al fine di garantire il rispetto delle condizioni di allacciamento. Ciò è necessario poiché, sebbene i relativi scostamenti possano essere accertati sulla base della lettera a, l’adozione di misure adeguate richiede un’attribuzione univoca ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio interessati. La modifica concerne anche le prescrizioni da osservare nell’esercizio dei relativi impianti, ad esempio per quanto riguarda la potenza di immissione e la potenza reattiva. La regolamentazione tiene così conto di un esercizio sicuro e stabile della rete. Il trattamento dei dati resta limitato a tale scopo e il principio della priorità del trattamento in forma pseudonimizzata rimane garantito.
Articoli 18c, 18d capoverso 2 e 18e capoverso 1 lettera b n. 4
I costi per gli aiuti transitori in favore dei produttori di ferro, acciaio e alluminio di importanza strategica secondo l’articolo 14bis capoverso 9 LAEl rientrano nel corrispettivo per l’utilizzazione della rete e e