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Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 8 pagine
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Riforma del Ministero pubblico della Confederazione e della sua vigilanza. LF
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4Il procuratore generale assume i rimanenti procuratori pubblici federali. Può limitare l’assunzione alle persone che hanno diritto di voto in materia federale.
Art. 21 frase introduttiva
L’Assemblea federale plenaria può destituire un membro del Ministero pubblico della Confederazione da essa nominato prima della scadenza del suo mandato se questi:
Art. 25 cpv. 1
1I membri dell’autorità di vigilanza stanno in carica sei anni.
Art. 29 cpv. 1 e 2
1L’autorità di vigilanza esercita la vigilanza materiale e amministrativa sul Ministero pubblico della Confederazione.
2L’autorità di vigilanza può impartire istruzioni generali sull’adempimento dei compiti da parte del Ministero pubblico della Confederazione. Sono escluse:
a. istruzioni nel singolo caso sull’apertura, lo svolgimento e la chiusura di un procedimento, come pure istruzioni per l’accusa in giudizio e per l’esercizio di rimedi giuridici;
b. istruzioni vertenti sulle priorità della politica criminale;
c. istruzioni vertenti sull’applicazione e l’interpretazione del diritto.
Art. 31 Rapporto sull’attività di vigilanza
L’autorità di vigilanza presenta all’Assemblea federale ogni anno e in caso di eventi particolari un rapporto sulle attività svolte e riscontri ottenuti.
Art. 31a–31c inserire prima del Titolo terzo
Art. 31a Finanze
L’autorità di vigilanza sottopone al Consiglio federale il proprio progetto di preventivo e il consuntivo, nonché il progetto di preventivo e il consuntivo del Ministero pubblico della Confederazione. Il Consiglio federale li trasmette all’Assemblea federale senza modificarli.