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Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 8 pagine

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Riforma del Ministero pubblico della Confederazione e della sua vigilanza. LF

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h. i reati di cui all’articolo 260bise ai titoli tredicesimo, quattordicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d’iniziativa federali o contro la giustizia federale;

hbis. i reati di cui all’articolo 260terconcernenti la partecipazione o il sostegno a un’organizzazione terroristica ai sensi dell’articolo 260tercapoverso 1 lettera a numero 2, i reati di cui all’articolo 260quinquiese 260sexiesnonché i crimini commessi da un’organizzazione terroristica;

hter. i reati di cui al titolo quindicesimo in quanto diretti contro la pubblica autorità della Confederazione; sono fatti salvi i reati di cui agli articoli 285 e 286 contro gli impiegati dei trasporti pubblici ai sensi dell’articoli 285 numero 1 capoverso 2 e 286 capoverso 2 CP;

j. i reati di cui ai titoli diciottesimo e diciannovesimo, in quanto commessi da membri di autorità federali o da impiegati federali o diretti contro la Confederazione;

Art. 24 rubrica e cpv. 1 frase introduttiva

Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata e criminalità economica

1Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260terconcernenti la partecipazione o il sostegno a un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260tercapoverso 1 lettera a numero 1, i reati di cui agli articoli 305bis, 305tere 322ter–322septiesCP9 nonché i crimini commessi da un’organizzazione criminale, a condizione che i reati:

Art. 25 cpv. 1 e 2

1Il pubblico ministero della Confederazione può delegare alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio di una causa penale che sottostà alla giurisdizione federale in virtù degli articoli 23 e 24. In caso di delega si accorda previamente con le autorità cantonali.

2Sono eccettuate le cause penali di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera g.

Art. 26 cpv. 1, 2 e 4

1Se il reato è stato commesso in più Cantoni o all’estero o se l’autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, in caso di delega secondo l’articolo 25 capoverso 1, il pubblico ministero della Con-

9 RS 311.0