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Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 8 pagine

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Riforma del Ministero pubblico della Confederazione e della sua vigilanza. LF

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federazione decide, tenendo conto delle norme sul foro, quale Cantone istruisce e giudica la causa penale.

2Se una causa penale sottostà sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale, il pubblico ministero della Confederazione, tenendo conto delle norme sul foro, si accorda con le autorità cantonali sulla riunione dei procedimenti presso le autorità federali o le autorità cantonali.

4Se entra in linea di conto una delega o una riunione ai sensi del presente capitolo, i pubblici ministeri della Confederazione e dei Cantoni si trasmettono reciprocamente gli atti per esame. Dopo la decisione, trasmettono gli atti all’autorità incaricata di istruire e giudicare la causa.

Art. 28 rubrica e cpv. 1 e 2

Conflitti sulla competenza materiale e la procedura

1I conflitti tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali sono decisi dal Tribunale penale federale.

2La procedura è retta per analogia dagli articoli 39–42.

Art. 38 cpv. 2

2Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 40 cpv. 2–2quater

2Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero di un Cantone coinvolto nel conflitto sul foro sottopone la questione per decisione al Tribunale penale federale entro dieci giorni dal ricevimento del parere negativo ma in ogni caso prima della promozione dell’accusa. È possibile derogare a tale termine unicamente per motivi pertinenti; i motivi vanno dimostrati.

2bisIl Tribunale penale federale invita gli altri Cantoni coinvolti nel conflitto sul foro a inoltrare il loro parere.

2terI Cantoni sottopongono al Tribunale penale federale le loro proposte motivate e allegano gli atti essenziali.

2quaterL’autorità competente secondo i capoversi 1 e 2 decide senza indugio sulla competenza.