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Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 8 pagine
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Riforma del Ministero pubblico della Confederazione e della sua vigilanza. LF
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Art. 31b Procedimento disciplinare
1Se apre un’inchiesta disciplinare contro un membro del Ministero pubblico della Confederazione eletto dall’Assemblea federale, l’autorità di vigilanza designa la persona incaricata dell’inchiesta. Può incaricare anche persone esterne all’autorità di vigilanza. Le persone incaricate dell’inchiesta possono prendere decisioni ordinatorie.
2La procedura è retta dalla legge del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.
3Se dall’inchiesta disciplinare risulta che il membro del Ministero pubblico della Confederazione eletto dall’Assemblea federale ha violato i doveri d’ufficio, l’autorità di vigilanza può pronunciare un avvertimento o un ammonimento, o disporre una riduzione dello stipendio.
4L’autorità di vigilanza può immediatamente sospendere in via cautelare un membro del Ministero pubblico della Confederazione eletto dall’Assemblea federale se:
a. sono constatati o supposti avvenimenti gravi dal punto di vista penale o disciplinare;
b. sono rilevate irregolarità ripetute; oppure
c. è ostacolata un’inchiesta disciplinare in corso.
5La decisione di disporre misure disciplinari di cui al capoverso 3 o la sospensione in via cautelare sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale.
6Se sono adempiute le condizioni per una destituzione secondo l’articolo 21, l’autorità di vigilanza propone la destituzione all’Assemblea federale plenaria.
Art. 31c Diritto d’informazione e di comunicazione
L’autorità di vigilanza può, su richiesta o di moto proprio, fornire alla commissione giudiziaria tutte le informazioni eventualmente rilevanti in vista dell’elezione o della rielezione del procuratore generale e dei sostituti procuratori generali.
Art. 66a Reati commessi da membri del Ministero pubblico della
Confederazione eletti dall’Assemblea federale
1Se un membro del Ministero pubblico della Confederazione eletto dall’Assemblea federale è perseguito per reati connessi all’attività ufficiale, l’autorità di vigilanza nomina un procuratore pubblico straordinario per esaminare i reati contestati.