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Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 4 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

m. inoltre, per progetti o programmi che stoccano o sequestrano il carbonio, nel piano di monitoraggio di cui alla lettera i: la procedura che permette di dimostrare che la permanenza di cui all’articolo 5 capoverso 2 è garantita;

Art. 8 cpv. 3

3Nella decisione viene definito il periodo di credito. Questo inizia con la realizzazione del progetto o del programma e finisce al più tardi al

a. 31 dicembre 2030;

b. 31 dicembre 2035 per i progetti o i programmi di sequestro del carbonio;

c. 31 dicembre 2035 per i progetti o i programmi realizzati all’estero, se lo Stato partner ha comunicato il proprio contributo determinato a livello nazionale per l’anno 2035 secondo l’articolo 4 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015.

Art. 8b cpv. 1bis

1bisIl periodo di credito per programmi realizzati all’estero, che sono stati considerati idonei prima del 1° giugno 2026, è prorogato su domanda fino al massimo al 31 dicembre 2035 se:

a. lo Stato partner ha comunicato il proprio contributo determinato a livello nazionale per l’anno 2035 secondo l’articolo 4 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi del 12 dicembre 20152; e

b. sono soddisfatti i requisiti di cui al capoverso 1

Art. 9 cpv. 1

1La persona richiedente registra in un rapporto di monitoraggio i dati che secondo il piano di monitoraggio sono necessari per

a. dimostrare la riduzione delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio e la loro permanenza; e

b. l’inventario dei gas serra.

Art. 11a cpv. 1, frase introduttiva

1Su domanda, l’UFAM può ammettere un organismo di convalida e di controllo se:

Art. 88a Pubblicazione di informazioni

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare:

a. i nomi delle persone soggette all’obbligo di compensazione;

2 RS 0.814.012