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Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 4 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

b. l’informazione se la persona soggetta all’obbligo di compensazione appartiene a un raggruppamento di compensazione e, se del caso, il nome del raggruppamento di compensazione;

c. la quantità di emissioni di CO₂ prodotte dall’utilizzazione energetica dei carburanti immessi in consumo.

Art. 92 cpv. 2

2Se la persona soggetta all’obbligo di compensazione non adempie a tale obbligo neanche dopo la scadenza di quest’ultimo termine, l’UFAM decide la sanzione di cui all’articolo 28e della legge sul CO₂.

II

L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa:

Lett. j, k e l

Per un progetto o un programma realizzato in Svizzera non sono rilasciati attestati nazionali se le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio sono conseguiti mediante:

j. l’impiego di impianti che funzionano con prodotti refrigeranti fluorurati;

k. impianti per la produzione di calore comfort che utilizzano il legno come fonte principale di calore nonché impianti in cui l’impiego del legno per coprire i picchi di carico rappresenta più del 25 per cento del consumo energetico annuo; fanno eccezione le reti di riscaldamento con temperature di rete superiori a 120 gradi centigradi, le centrali termiche con almeno il 50 per cento di produzione parallela di calore ad alta temperatura per processi industriali e gli impianti che utilizzano almeno il 20 per cento del contenuto energetico derivante dal legno per la produzione di energia elettrica;

l. progetti o programmi che riducono le emissioni di gas serra nel 2030 di meno di 10 000 tCO₂eq; fanno eccezione i progetti o programmi che sequestrano il carbonio.

L’allegato 19 è modificato secondo la versione qui annessa:

Lett. a

Per lo stoccaggio o il sequestro chimico del CO2 devono essere adempiuti i seguenti requisiti:

a. la permanenza dello stoccaggio o del sequestro del carbonio è garantita ed è dimostrata in modo credibile e comprensibile;