8.1.2.3 Inizio dei lavori tra il 1° gennaio 2010 e il 30 giugno 2013
Info IVA per settore 04 · Edilizia
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2024
AFC · Info IVA settore 04 · n. 8.1.2.3 · Italiano
Per il periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 30 giugno 2013, è applicabile a scelta la nuova prassi o la prassi prevista alle cifre 8.1, 8.1.1, 8.1.1.1, 8.1.1.2 e 8.1.2 (secondo paragrafo) della precedente versione della presente info IVA (prassi previgente).
[Illustrazione: nell’originale] | Il diritto di scelta può essere esercitato soltanto per costruzione e non per oggetto. |
Entro il termine di prescrizione il contribuente può ritoccare i propri rendiconti IVA, a condizione che il credito fiscale non sia passato in giudicato. Se in virtù del predetto diritto di scelta vanta un credito fiscale nei confronti dell’AFC (ad es. diritto a una maggiore deduzione dell’imposta precedente), il contribuente è tenuto a informarne l’AFC con un rendiconto di correzione per ogni periodo di rendiconto. Tuttavia, se il contribuente ha fatturato l’IVA al destinatario della prestazione (ad es. «IVA 8,1 % incl.» o «più IVA 8,1 % per un ammontare di CHF 81 000»), la correzione rimane possibile unicamente entro i limiti previsti all’articolo 27 capoversi 2–4 LIVA. Il contribuente deve documentare nei confronti dell’AFC anche il rispetto delle precitate disposizioni. In questi casi l’AFC non versa interessi rimuneratori.