8.1.2.3 Inizio dei lavori tra il 1° gennaio 2010 e il 30 giugno 2013

Info IVA per settore 04 · Edilizia

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2024

AFC · Info IVA settore 04 · n. 8.1.2.3 · Italiano

Per il periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 30 giugno 2013, è applicabile a scelta la nuova prassi o la prassi prevista alle cifre 8.1, 8.1.1, 8.1.1.1, 8.1.1.2 e 8.1.2 (secondo paragrafo) della precedente versione della presente info IVA (prassi previgente).

[Illustrazione: nell’originale]

Il diritto di scelta può essere esercitato soltanto per costruzione e non per oggetto.
Ad esempio per una casa plurifamiliare (= costruzione) composta di 11 appartamenti in proprietà (= oggetti), va applicata per l’intera casa plurifamiliare la nuova prassi o la prassi previgente. Nel caso della casa plurifamiliare in questione, non è dunque possibile effettuare il rendiconto per 5 appartamenti in proprietà secondo la nuova prassi e per 6 appartamenti secondo la prassi previgente.

Entro il termine di prescrizione il contribuente può ritoccare i propri rendiconti IVA, a condizione che il credito fiscale non sia passato in giudicato. Se in virtù del predetto diritto di scelta vanta un credito fiscale nei confronti dell’AFC (ad es. diritto a una maggiore deduzione dell’imposta precedente), il contribuente è tenuto a informarne l’AFC con un rendiconto di correzione per ogni periodo di rendiconto. Tuttavia, se il contribuente ha fatturato l’IVA al destinatario della prestazione (ad es. «IVA 8,1 % incl.» o «più IVA 8,1 % per un ammontare di CHF 81 000»), la correzione rimane possibile unicamente entro i limiti previsti all’articolo 27 capoversi 2–4 LIVA. Il contribuente deve documentare nei confronti dell’AFC anche il rispetto delle precitate disposizioni. In questi casi l’AFC non versa interessi rimuneratori.