8.5 Desideri supplementari dell’acquirente
Info IVA per settore 04 · Edilizia
In vigore · Stato dal 1 giugno 2014
AFC · Info IVA settore 04 · n. 8.5 · Italiano
I desideri supplementari degli acquirenti, che non sono contemplati nel contratto di compravendita e inducono maggiori costi, condividono la sorte fiscale della costruzione o dell’oggetto.
La base di calcolo è rappresentata dal saldo/dalla differenza tra maggiori e minori costi.
Se la vendita della costruzione o dell’oggetto costituisce una fornitura fondiaria imponibile, sono imponibili anche i maggiori costi. L’imposta precedente che grava su questi maggiori costi va di principio attribuita in maniera effettiva.
Se l’imposta precedente non può essere attribuita in maniera effettiva (ad es. poiché l’alienante non è a conoscenza dei dati di dettaglio), l’AFC accetta, per ragioni di praticabilità e di semplificazione, anche la deduzione approssimativa o forfetaria dell’imposta precedente. La deduzione corrisponde all’85 % dell’imposta sulla cifra d’affari dovuta sui maggiori costi e sul saldo/sulla differenza tra maggiori e minori costi.
I minori costi (saldo negativo tra maggiori e minori costi) condividono anch’essi la sorte fiscale della costruzione o dell’oggetto.
[Illustrazione: nell’originale] | Riguardo al trattamento fiscale dei provvedimenti edilizi da parte del locatore (ampliamenti del locatario) si rimanda all’info IVA concernente il settore “Amministrazione, locazione e vendita di immobili”. |
Cifra valida dal 1° luglio 2013 (riguardo alla validità → cifre 8.1.2–8.1.2.4, Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA e Info IVA “Prassi dell'AFC: applicabilità temporale”.