8.3.4 Qualifica fiscale per oggetto
Info IVA per settore 04 · Edilizia
In vigore · Stato dal 1 novembre 2016
AFC · Info IVA settore 04 · n. 8.3.4 · Italiano
La qualifica fiscale deve sempre essere riferita all’oggetto. In caso di vendita di un immobile nuovo o trasformato, la delimitazione tra fornitura fondiaria esclusa dall’imposta o imponibile deve essere operata separatamente per ogni singolo oggetto (ad es. appartamento in proprietà o parcheggio) e per ogni costruzione che al tempo stesso è anche un oggetto (ad es. casa unifamiliare o plurifamiliare non divisa in proprietà per piani).
Esempio 1
Distinzione in base alla costruzione – complesso residenziale di 20 case unifamiliari
Gianni Mora (proprietario immobiliare privato) fa costruire dall’impresa edile Casanova SA 20 case unifamiliari (= 20 costruzioni) destinate alla vendita. Gianni Mora deve fissare l’inizio dei lavori per ognuna delle case unifamiliari ([Illustrazione: nell’originale] cifra 8.3.5) e per ognuna di esse deve distinguere se si tratta di una fornitura fondiaria esclusa dall’imposta o imponibile.
Inoltre, se sussiste almeno una fornitura fondiaria imponibile e non vi è ancora assoggettamento, Gianni Mora deve iscriversi nel registro dei contribuenti IVA (art. 66 cpv. 1 LIVA) e adempiere i propri obblighi di contribuente (art. 68 e 70–72 LIVA).
Esempio 2
Distinzione in base all’oggetto – complesso residenziale di 3 case plurifamiliari
Un’impresa edile contribuente realizza 3 case plurifamiliari (= 3 costruzioni), ciascuna composta di 8 appartamenti in proprietà (= 8 oggetti). L’impresa edile deve fissare separatamente l’inizio dei lavori per ogni casa plurifamiliare ([Illustrazione: nell’originale] cifra 8.3.5) e in seguito qualificare ciascuno degli 8 appartamenti in proprietà come fornitura fondiaria esclusa dall’imposta oppure come fornitura fondiaria imponibile.
Se ad esempio prima dell’inizio dei lavori vende 6 degli 8 appartamenti della prima casa plurifamiliare, le vendite di questi 6 appartamenti costituiscono forniture fondiarie imponibili, mentre i 2 appartamenti in proprietà rimanenti costituiscono forniture fondiarie escluse dall’imposta.
Cifra valida dal 1° luglio 2013 (riguardo alla validità → cifre 8.1.2–8.1.2.4, Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA e Info IVA “Prassi dell'AFC: applicabilità temporale”.