8.4.4 Costruzioni collettive
Info IVA per settore 04 · Edilizia
In vigore · Stato dal 3 giugno 2014
AFC · Info IVA settore 04 · n. 8.4.4 · Italiano
Le costruzioni collettive (ad es. un’autorimessa) sono valutate separatamente. Ai fini della qualifica fiscale, i singoli oggetti (ad es. parcheggi) devono essere valutati allo stesso modo dell’edificazione o trasformazione di costruzioni e/o oggetti che al momento della vendita costituiscono una fornitura fondiaria esclusa dall’imposta o imponibile.
Esempio
Edificazione di un’autorimessa con 4 case plurifamiliari
Nell’ambito della realizzazione di una struttura consistente in 4 case plurifamiliari, ciascuna composta di 10 appartamenti in proprietà, viene progettata un’autorimessa con 60 parcheggi (costruzione collettiva) destinata a uso comune per le 4 case plurifamiliari e ad esse collegata mediante accessi diretti. Tutte le unità di piano delle 4 case plurifamiliari sono destinate alla vendita.
All’inizio dei lavori (la data d’inizio dei lavori dell’opera comune coincide con quella delle 4 case plurifamiliari; → cifra 8.3.7.1) sono stati venduti 40 parcheggi su 60 (alcuni acquirenti di appartamenti in proprietà acquistano più di un parcheggio).
Per la prima casa familiare, prima dell’inizio dei lavori sono già stati venduti tutti i 10 appartamenti.
Per la seconda, prima dell’inizio dei lavori non è stato ancora venduto alcun appartamento.
Per la terza e la quarta casa familiare, prima dell’inizio dei lavori sono stati venduti 5 appartamenti ciascuna.
Il trattamento fiscale è il seguente:
autorimessa con 60 parcheggi
la vendita dei 40 parcheggi è imponibile, la vendita dei restanti 20 è esclusa dall’imposta.
L’imposta precedente per l’edificazione dell’autorimessa può essere attribuita per oggetto (forniture fondiarie di parcheggi imponibili ed escluse dall’imposta).
È anche possibile calcolare l’imposta precedente per approssimazione con un forfait ([Illustrazione: nell’originale] esempio cifra 8.4.3.2; attribuzione dell’imposta precedente per approssimazione).
4 case plurifamiliari composte di 10 appartamenti ciascuna
Per la prima casa plurifamiliare, la vendita di tutti i 10 appartamenti è imponibile (forniture fondiarie imponibili).
Per la seconda casa plurifamiliare, la vendita di tutti i 10 appartamenti è esclusa dall’imposta.
Per ciascuna delle 2 case plurifamiliari rimanenti, la vendita della metà dei 10 appartamenti è imponibile, mentre la vendita dell’altra metà è esclusa dall’imposta.