7.3 Attività di intermediazione (broker)

Info IVA per settore 07 · Energia elettrica in condotte, gas fornito mediante rete di…

In vigore · Stato dal 3 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 07 · n. 7.3 · Italiano

Nel settore del commercio di energia elettrica si utilizza il termine broker o intermediario se un imprenditore mette in relazione un acquirente e un venditore. L’intermediario ha un potenziale acquirente e cerca un venditore o viceversa. La conferma della transazione viene data solitamente su carta intestata dell’intermediario, ma in nome e per conto del venditore o dell’acquirente. L’intermediario riceve dall’acquirente o dal venditore una commissione (provvigione) per i suoi servizi. Sotto il profilo della legge sull’IVA si tratta di una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 3 lettera e in combinato disposto con l’articolo 8 capoverso 1 LIVA. Negli esempi seguenti l’intermediario opera esclusivamente in nome e per conto di terzi.

Esempi

  • Un intermediario con sede in Francia trova per un commerciante contribuente con sede in Svizzera un cliente con sede in Germania. Il commerciante con sede in Svizzera fornisce energia al cliente in Germania. La controprestazione per questa fornitura non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, perché il luogo della fornitura di energia è all’estero (art. 7 cpv. 2 LIVA). Poiché è effettuata all’estero, la prestazione oggetto dell’intermediazione è esente da imposta (art. 23 cpv. 2 n. 9 LIVA). Il commerciante contribuente non deve dichiarare l’imposta sull’acquisto sulla controprestazione per la prestazione di intermediazione (provvigione) (art. 45a LIVA).

  • Un intermediario contribuente con sede sul territorio svizzero trova per un commerciante contribuente con sede in Svizzera un cliente in Germania. Il commerciante con sede in Svizzera fornisce energia al cliente in Germania. La controprestazione per questa fornitura non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, perché il luogo della fornitura di energia è all’estero (art. 7 cpv. 2 LIVA). Poiché è effettuata all’estero, la prestazione oggetto dell’intermediazione è esente dall’imposta (art. 23 cpv. 2 n. 9 LIVA).

  • Un intermediario contribuente con sede in Svizzera trova per un commerciante con sede in Germania un cliente contribuente con sede in Svizzera. Il commerciante con sede in Germania fornisce energia in Svizzera. Nel suo rendiconto IVA il cliente contribuente deve dichiarare sulla fornitura di energia l’imposta sull’acquisto (art. 45 cpv. 1 lett. d LIVA). È considerato luogo di esecuzione della prestazione quello in cui ha sede il destinatario (commerciante) della prestazione di servizi (art. 8 cpv. 1 LIVA). Pertanto, la provvigione percepita dall’intermediario non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.