7.8 Sovrapproduzione di corrente

Info IVA per settore 07 · Energia elettrica in condotte, gas fornito mediante rete di…

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 07 · n. 7.8 · Italiano

Un’azienda elettrica con sede in territorio svizzero produce una quantità di energia elettrica superiore a quella pattuita contrattualmente. Per limitare i costi indotti da una riduzione sostanziale della produzione o da altre perdite finanziarie, cede gratuitamente la corrente a un commerciante non contribuente con sede all’estero oppure gli versa una controprestazione (prezzo di acquisto negativo) per il ritiro della corrente in eccedenza. In seguito, il commerciante non contribuente con sede all’estero vende la corrente a un destinatario della prestazione contribuente con sede in territorio svizzero.

La corrente in eccedenza ritirata dal commerciante non contribuente con sede all’estero non è considerata una fornitura, bensì una prestazione di servizi (art. 3 lett. e n. 2 in relazione con l’art. 8 cpv. 1 LIVA). L’azienda elettrica con sede in territorio svizzero deve dichiararla all’imposta sull’acquisto (art. 45 cpv. 1 lett. a LIVA). La base di calcolo della prestazione di servizi è costituita dal prezzo di acquisto negativo, se il commerciante non contribuente con sede all’estero ha ricevuto un versamento per il ritiro della corrente.

La successiva fornitura della corrente al destinatario della prestazione con sede sul territorio svizzero, assoggettato all’imposta, da parte del commerciante con sede all’estero soggiace all’imposta sull’acquisto presso il destinatario della prestazione (art. 45 cpv. 1 lett. d LIVA; →  cifra 5).