7.1 Scambio di corrente

Info IVA per settore 07 · Energia elettrica in condotte, gas fornito mediante rete di…

In vigore · Stato dal 26 maggio 2026

AFC · Info IVA settore 07 · n. 7.1 · Italiano

In caso di scambi – senza fatturazione reciproca – tra due contribuenti che applicano il metodo effettivo e che hanno diritto alla deduzione totale dell’imposta precedente, è applicabile la seguente regola:

Per ogni operazione (singolo contratto di scambio di corrente) vengono contabilizzati i movimenti d’energia mensili (forniture e riacquisti) sulla base dei quantitativi (senza indicazione dei valori) in cosiddetti conti correnti energia (conti di scambio). Per ragioni di semplificazione, queste operazioni non devono essere incluse nei rendiconti IVA, ma devono poter essere chiaramente documentate con i relativi giustificativi. Questa procedura semplificata vale unicamente per questo traffico di energia, così come per le imprese contribuenti in Svizzera attive nello scambio internazionale di corrente.

La procedura semplificata non è applicabile se

  • uno dei contraenti non è contribuente;

  • uno dei contraenti contribuenti non è legittimato a dedurre totalmente l’imposta precedente (p. es. a causa di riduzioni o correzioni della deduzione dell’imposta precedente dovute all’ottenimento ricorrente di sussidi d’esercizio e/o alla realizzazione di prestazioni escluse dall’imposta);

  • si applica il metodo delle aliquote saldo o forfetarie.

In questi casi le prestazioni vanno fatturate reciprocamente con l’indicazione dei quantitativi e dei valori, e imposte di conseguenza.

Contrariamente ai sussidi d’esercizio ricorrenti, i contributi d’investimento destinati a un determinato oggetto, che, riguardo alla riduzione della deduzione dell’imposta precedente, sono attribuibili direttamente all’oggetto sussidiato, non hanno ripercussioni sull’applicazione della procedura semplificata.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA concernente il settore Amministrazione, locazione e vendita di immobili contiene ulteriori informazioni sulle forniture di energia elettrica reciproche tra un gestore della rete di distribuzione e le persone che producono l’elettricità innanzitutto per il consumo proprio nel luogo della produzione di energia e/o costituiscono un raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP; art. 16 segg. LEne).

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 26.05.2026; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).