7.4 Operazioni a catena e a cascata
Info IVA per settore 07 · Energia elettrica in condotte, gas fornito mediante rete di…
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 07 · n. 7.4 · Italiano
Il contraente (azionista) con sede all’estero detiene una partecipazione a una centrale elettrica con sede in territorio svizzero e, in conformità degli statuti, ha diritto a una quota proporzionale al valore della sua partecipazione dell’energia prodotta. Su suo incarico, la stessa dev’essere fornita a destinatari in territorio svizzero, ciò che comporta le seguenti conseguenze ai fini dell’IVA:
a) | Per la centrale elettrica con sede in territorio svizzero: |
La centrale esegue una fornitura di corrente a un destinatario con sede all’estero. Il luogo della fornitura è quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica, nella fattispecie all’estero (art. 7 cpv. 2 LIVA). La fornitura non soggiace all’imposta. | |
b) | Per il destinatario con sede all’estero: |
Il destinatario con sede all’estero fattura ai propri clienti con sede in territorio svizzero la corrente fornita dalla centrale elettrica situata in territorio svizzero. Il luogo della fornitura è quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica, nella fattispecie in territorio svizzero (art. 7 cpv. 2 LIVA). |
Se il destinatario in territorio svizzero è contribuente, l’acquisto soggiace all’imposta sull’acquisto (art. 45 cpv. 1 lett. d LIVA). Il destinatario estero (divenuto fornitore) non deve quindi imporre questa fornitura, in quanto il destinatario contribuente con sede in territorio svizzero dichiara l’imposta sull’acquisto.
Se il destinatario in territorio svizzero non è contribuente, l’acquisto non soggiace all’imposta sull’acquisto (art. 45 cpv. 1 lett. d LIVA). Il fornitore estero diventa egli stesso contribuente – se sono dati i presupposti di cui alla cifra 4 – e deve imporre all’aliquota normale dette forniture.