2.3.5.1 Prova nel caso di un destinatario delle prestazioni con sede o domicilio in territorio svizzero
Info IVA per settore 09 · Trasporti
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 09 · n. 2.3.5.1 · Italiano
La prova per l’esenzione dall’imposta del trasporto o dell’attività accessoria nel settore della logistica può essere addotta con un documento doganale o con altri giustificativi (p. es. ordine di spedizione scritto, duplicato del bollettino di spedizione, bollettino di consegna, duplicato della fattura, lettera di vettura o polizza di carico aerea (“airwaybill”), lettera di vettura o polizza di carico marittima, documento di trasporto di navigazione interna, lettera di vettura o polizza di carico ferroviaria, lettera di vettura o polizza di carico per trasporti su strada, documento di trasporto multimodale). Di seguito sono descritte le prove che meglio si addicono ai differenti mezzi di trasporto.
Per i trasporti ferroviari transfrontalieri, la prova può essere addotta con la lettera di vettura internazionale CIM e con il bollettino di spedizione pacchi espressi previsto dalla procedura che regola il trasporto internazionale oppure con un documento per la procedura di transito comune (p. es. NCTS).
Se la procedura applicabile non prevede l’annuncio degli invii né all’ufficio doganale d’entrata né a quello d’uscita e, di conseguenza, non viene attestata alcuna cedola della lettera di vettura internazionale CIM, la prova può essere addotta mediante contratti, mandati scritti e documenti simili.
Per i trasporti stradali la miglior prova è costituita dalle lettere di vettura internazionali CMR. In mancanza di und documento simile, valgono come prova anche i conteggi di trasporto del vettore, le fatture dei clienti, gli incarichi e ordini di trasporto ai trasportatori (con indicazione del luogo di carico, orario e luogo di scarico) o documenti analoghi.
Questi documenti sono particolarmente importanti quando occorre dimostrare che le attività accessorie nel settore della logistica sono eseguite in relazione a un’importazione o un’esportazione. Per le prestazioni di dichiarazione doganale, la fattura del dichiarante doganale vale come prova per l’esenzione dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e per la non sottomissione all’imposta sull’acquisto.
A titolo semplificativo, chi esegue prestazioni di trasporto in relazione a un'esportazione o un’importazione a un contribuente che conteggia l’imposta con il metodo di rendiconto effettivo può imporre le proprie prestazioni e rinunciare così all’esenzione dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Tuttavia, il destinatario della prestazione deve antecedentemente approvare questo procedimento. In tal caso, il destinatario della prestazione è di principio autorizzato a dedurre l’imposta precedente.
Occorre tuttavia tenere presente che queste prestazioni non possono essere fatturate con l’IVA se il destinatario ha il suo domicilio o sede sociale all’estero. In questo caso non sussiste alcun diritto al rimborso che di principio è ammesso solo per prestazioni imponibili (art. 107 cpv. 1 LIVA in relazione con l’art. 151 cpv. 1 OIVA).
Esempio
Un sottovettore con sede in territorio svizzero trasporta biciclette da Bellinzona a Lugano per un trasportatore domiciliato in territorio svizzero che conteggia l’imposta con il metodo di rendiconto effettivo. Il trasportatore provvede all'ulteriore trasporto delle biciclette fino a Bergamo (IT). Il committente è un rivenditore di biciclette italiano.
La prestazione di trasporto del sottovettore è esente dall'imposta perché è eseguita in relazione a un'esportazione. Ma poiché in singoli casi può essere difficoltoso e complesso comprovare l’esportazione, il sottovettore concorda con il trasportatore di imporre volontariamente la sua prestazione; questi può quindi far valere la deduzione dell’imposta precedente.