13.2.1 Prestazioni tra società proprietaria e impresa di navigazione aerea

Info IVA per settore 11 · Traffico aereo

In vigore · Stato dal 29 settembre 2025

AFC · Info IVA settore 11 · n. 13.2.1 · Italiano

La natura delle prestazioni effettuate tra le parti deve essere definita sulla base delle caratteristiche delle prestazioni descritte nei diversi contratti; al riguardo fa stato l’insieme dei contratti stipulati. Tre sono le situazioni che si prospettano normalmente:

  • Se il contratto tra la società proprietaria e l’impresa di navigazione aerea prevede che l’aeromobile sia permanentemente a disposizione dell’impresa di navigazione aerea e che quest’ultima ne possa disporre liberamente (fatte salve determinate limitazioni imposte dalla società proprietaria come ad es. il divieto di sorvolo per determinati Paesi), si deve ipotizzare un contratto di locazione. In questo caso, l’impresa di navigazione aerea deve generalmente sostenere in proprio i costi per la manutenzione e l’esercizio dell’aeromobile senza possibilità di rifatturazione alla società proprietaria, all’azionista o al proprietario economico oppure alle persone strettamente vincolate o a lui vicine.

    Per il trattamento dal profilo IVA delle prestazioni di locazione si rimanda alle cifre 15.2 e 15.3.2.

  • Se l’aeromobile viene messo a disposizione dell’impresa di navigazione aerea in modo tale che la società proprietaria, il suo azionista, nonché le persone strettamente vincolate e a lui vicine possano disporne 24 ore su 24, il rapporto contrattuale tra le parti si qualifica come aircraft management; in una configurazione di questo genere, l’impresa di navigazione aerea tiene l’aeromobile costantemente a disposizione della società proprietaria o del suo azionista oppure, secondo le disposizioni impartite da questi ultimi, a disposizione delle persone strettamente vincolate o a lui vicine. È fatto salvo il diritto di disporre dell’aeromobile da parte della società proprietaria o del suo azionista. La prestazione eseguita dall’impresa di navigazione aerea è trattata dal profilo IVA conformemente alla cifra 14.

  • La maggior parte dei contratti stipulati tra la società proprietaria e l’impresa di navigazione aerea (le parti possono disciplinare i propri rapporti nell’ambito di un unico ma anche di più contratti che vengono consultati nel loro insieme ai fini della valutazione; al riguardo si confronti la nota introduttiva alla presente cifra) è rappresentata da contratti misti che contengono elementi di aircraft management («management fee» e altri costi d’esercizio fatturati dall’impresa di navigazione aerea alla società proprietaria) ed elementi di locazione (importi di competenza della società proprietaria derivanti dalla messa a disposizione dell’aeromobile all’impresa di navigazione aerea per voli terzi, così come voli per l’azionista o per persone a lui vicine che l’impresa di navigazione aerea fattura in proprio nome).

    Se la cifra 13.6 non è applicabile, per la valutazione fiscale delle prestazioni eseguite dall’impresa di navigazione aerea si applica la cifra 14, mentre per quelle eseguite dalla società proprietaria le cifre 15.2 e 15.3.2. Il trattamento fiscale della prestazione di locazione deve essere stabilito per ciascun volo corrispondente. Le prestazioni di locazione possono comportare l’assoggettamento all’IVA della società proprietaria (→ cifra 13.3).

[Illustrazione: nell’originale]

Le prestazioni di trasporto di persone fatturate dall’impresa di navigazione aerea sono trattate fiscalmente in conformità della cifra 2.2 (fatta sempre salva la cifra 13.6); si confronti anche la cifra 13.2.3.

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).