1.2.1 Prestazioni di viaggio
Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 12 · n. 1.2.1 · Italiano
Si definiscono «prestazioni di viaggio» le prestazioni di alloggio o di trasporto di persone acquistate e rivendute da un’impresa.
Sono considerate prestazioni di viaggio anche le prestazioni acquistate e rivendute citate di seguito, a condizione che si tratti di prestazioni eseguite unitamente a una prestazione di alloggio o di trasporto di persone:
prestazioni di trasferimento;
prestazioni della ristorazione;
prestazioni di assistenza da parte di guide;
prestazioni relative a manifestazioni (ad es. visite guidate di città, visite turistiche, programmi sportivi e altri programmi di intrattenimento, escursioni in campagna);
biglietti d’ingresso (ad es. musei, cinema, manifestazioni culturali e sportive);
autonoleggio.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale) e
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).