6.1.1.2 Vendita da parte degli intermediari

Info IVA per settore 13 · Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d'informatica

In vigore · Stato dal 1 agosto 2016

AFC · Info IVA settore 13 · n. 6.1.1.2 · Italiano

Gli intermediari (p. es. commercianti all’ingrosso o al minuto) non devono imporre i ricavi realizzati vendendo carte prepagate e le ricariche di credito di operatori aventi la loro sede in territorio svizzero (prestazioni non rilevanti ai fini dell’IVA). Questi ricavi sono contabilizzati su un conto transitorio. Gli intermediari impongono all’aliquota normale la provvigione (differenza fra l’importo prelevato al cliente finale e quello dovuto all’operatore). Le provvigioni accordate da operatori con sede all’estero non soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 8 cpv. 1 LIVA; cifra d’affari all’estero). L’offerta di carte gratuite (p. es. nel quadro dell’acquisto di un’ingente quantità di carte) è considerata provvigione supplementare in ragione dell’importo stampato sulla carta.