1.6.1.3 Requisiti

Info IVA 07 · Base di calcolo e aliquote d'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 07 · n. 1.6.1.3 · Italiano

Se applica l’imposizione dei margini, il contribuente deve effettuare una registrazione degli acquisti e delle vendite dei pezzi da collezione. In caso di beni acquistati ad un prezzo complessivo vanno effettuate delle registrazioni separate per ogni lotto (art. 48d OIVA).

I giustificativi d’acquisto e di vendita devono contenere le seguenti informazioni:

  • nome e indirizzo del venditore;

  • nome e indirizzo dell’acquirente;

  • data di acquisto o di vendita;

  • descrizione esatta degli oggetti;

  • prezzo di acquisto o di vendita.

[Illustrazione: nell’originale]

Non è possibile applicare l’imposizione dei margini se nella fattura (art. 3 lett. k LIVA) l’IVA è indicata chiaramente. (art. 48c OIVA). È consentita, ma non obbligatoria, la menzione “imposizione dei margini”.

L’IVA è considerata indicata chiaramente se la fattura menziona l’aliquota applicabile o l’ammontare dell’imposta.

Se in occasione della vendita di pezzi da collezione l’IVA è indicata chiaramente, il contribuente rinuncia all’applicazione dell’imposizione dei margini (è fatta salva la possibilità di correzione secondo l’art. 27 cpv. 2 lett. a LIVA). In tal caso si applica l’imposizione ordinaria, dove la controprestazione è integralmente soggetta all’IVA. Un’eventuale deduzione dell’imposta precedente ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1 LIVA, non ancora fatta valere al momento dell’acquisto, può essere effettuata entro il termine di prescrizione, tenendo conto delle altre condizioni legali. Non può invece essere fatta valere la deduzione dell’imposta precedente fittizia (art. 48c OIVA).

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.