7.2.1 Prestazioni del settore alberghiero nella paralbergheria e delimitazione rispetto alla locazione esclusa dall’imposta
Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili
In vigore · Stato dal 1 agosto 2015
AFC · Info IVA settore 17 · n. 7.2.1 · Italiano
Le disposizioni dell’articolo 21 capoverso 2 numero 21 lettera a LIVA si applicano alle prestazioni di alloggio (pernottamento con prima colazione) del settore alberghiero (alberghi e case di cura) e paralberghiero.
a) | In caso di locazione di appartamenti e camere ammobiliati o non ammobiliati per l’alloggio di ospiti si è di regola – a prescindere dalla durata del contratto – in presenza di una prestazione del settore alberghiero imponibile all’IVA all’aliquota speciale. |
Esempio Le eventuali prestazioni accessorie direttamente correlate all’alloggio enumerate qui di seguito sono considerate fattori di costo e sono imponibili all’aliquota speciale (vedi l’elenco completo delle prestazioni accessorie direttamente correlate all’alloggio nell’info IVA concernente il settore “Albergheria e ristorazione”).È irrilevante se tali prestazioni siano già incluse nel prezzo del pernottamento o fatturate separatamente:
Le prestazioni accessorie allargate (p. es. posteggi, sala fitness o servizio di pulizia scarpe) sono imponibili all’aliquota speciale quando sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
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[Illustrazione: nell’originale] | Se sono eseguite da terzi, tali prestazioni (p. es. pulizia dell’appartamento o lavaggio delle lenzuola) sono imponibili all’aliquota normale. È irrilevante se sono fatturate al proprietario, al locatore o al conduttore (locatario) dell’oggetto locato. |
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni sulle prestazioni alberghiere sono contenute |
Esempio |
b) | Si ha una locazione esclusa dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 21 LIVA (possibilità d’opzione; → cifra 3) quando: |
L’AFC può chiedere al locatore una corrispondente prova. In assenza di prove, l’AFC presuppone che si tratti di una prestazione del settore alberghiero. |
[Illustrazione: nell’originale] | Le prestazioni supplementari fatturate separatamente come la pulizia delle camere, appartamenti o case, il lavaggio delle lenzuola e simili sono imponibili all’aliquota normale. |
[Illustrazione: nell’originale] | Informazioni sulle prestazioni di assistenza all’infanzia e alla gioventù, segnatamente sul vitto e alloggio, sono contenute nelle info IVA concernenti i settori “Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali” nonché “Formazione”. |
c) | In caso di locazione di alloggi aventi carattere di un appartamento privato (residenze con appartamenti, camere presso l’abitante, aparthotel ecc.) per i quali sono contemporaneamente offerte anche prestazioni supplementari simili a quelle alberghiere, va sostanzialmente operata la medesima distinzione di cui alle precedenti lettere a e b. Per semplificazione queste prestazioni (incl. quelle accessorie ai sensi della lettera a, purché siano adempite le condizioni ivi enunciate) possono essere imposte dal prestatore all’aliquota speciale quale alloggio. |
d) | Se un appartamento o una casa di vacanza viene ceduto in locazione a un albergo, a un ostello alpino ecc. si verifica una locazione esclusa dall’imposta e non una prestazione del settore alberghiero. Per questa locazione è tuttavia possibile l’opzione secondo l’articolo 22 capoverso 2 lettera b LIVA. In questo caso si verifica una prestazione imponibile all’aliquota normale. Se un albergo mette a disposizione di un altro albergo una o più camere (ad esempio per aiutarlo a superare momentanei problemi di capacità), si verifica una prestazione del settore alberghiero imponibile all’aliquota speciale. Se per contro un albergo dà in locazione una o più camere o un’intera ala di un albergo a un altro albergo, per una durata determinata o indeterminata e ad uso esclusivo (ossia concede al locatario il diritto di disporre delle relative camere in nome e per conto proprio), si verifica una locazione esclusa dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 21 LIVA. Per questa locazione è tuttavia possibile l’opzione secondo l’articolo 22 capoverso 2 lettera b LIVA. In tal caso si verifica una prestazione imponibile all’aliquota normale. |