7.2.1 Prestazioni del settore alberghiero nella paralbergheria e delimitazione rispetto alla locazione esclusa dall’imposta

Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili

In vigore · Stato dal 1 agosto 2015

AFC · Info IVA settore 17 · n. 7.2.1 · Italiano

Le disposizioni dell’articolo 21 capoverso 2 numero 21 lettera a LIVA si applicano alle prestazioni di alloggio (pernottamento con prima colazione) del settore alberghiero (alberghi e case di cura) e paralberghiero.

a)

In caso di locazione di appartamenti e camere ammobiliati o non ammobiliati per l’alloggio di ospiti si è di regola – a prescindere dalla durata del contratto – in presenza di una prestazione del settore alberghiero imponibile all’IVA all’aliquota speciale.

Esempio
Alloggio in alberghi, appartamenti e case di vacanza, ostelli, camere per ospiti, dormitori ecc.

Le eventuali prestazioni accessorie direttamente correlate all’alloggio enumerate qui di seguito sono considerate fattori di costo e sono imponibili all’aliquota speciale (vedi l’elenco completo delle prestazioni accessorie direttamente correlate all’alloggio nell’info IVA concernente il settore “Albergheria e ristorazione”).È irrilevante se tali prestazioni siano già incluse nel prezzo del pernottamento o fatturate separatamente:

  • pulizia delle camere;

  • messa a disposizione di biancheria da letto e da bagno;

  • uso di radio e di televisione (senza pay-TV);

  • accesso a Internet (senza tassa di utilizzo).

Le prestazioni accessorie allargate (p. es. posteggi, sala fitness o servizio di pulizia scarpe) sono imponibili all’aliquota speciale quando sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

  • la prestazione è effettuata all’interno dell’infrastruttura alberghiera e ivi fruita dall’ospite.

  • la prestazione è compresa nel prezzo dell’alloggio, ossia non è fatturata alcuna controprestazione supplementare. Determinante è che tutti gli ospiti dell’albergo possano fruire di tali prestazioni senza sovrapprezzo.

[Illustrazione: nell’originale]

Se sono eseguite da terzi, tali prestazioni (p. es. pulizia dell’appartamento o lavaggio delle lenzuola) sono imponibili all’aliquota normale. È irrilevante se sono fatturate al proprietario, al locatore o al conduttore (locatario) dell’oggetto locato.

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni sulle prestazioni alberghiere sono contenute
nell’info IVA concernente il settore “Albergheria e ristorazione”.

Esempio
Paolo Rossi residente a Bologna (IT) è proprietario di diversi appartamenti di vacanze a Orselina. Con le pigioni di questi appartamenti di vacanze realizza entrate di 120 000 franchi annui. La locazione degli appartamenti di vacanza costituisce dal punto di vista dell’IVA una prestazione del settore alberghiero (luogo della prestazione di servizi; art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA), imponibile all’aliquota speciale. Inoltre, vi è l’obbligo d’assoggettamento secondo l’art. 10 LIVA (nonché di designazione di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 67 LIVA). Se Paolo Rossi “loca“ questi appartamenti di vacanze anche per sé a titolo privato o a persone strettamente vincolate, valgono le spiegazioni delle cifre 7.1.2 e 7.1.3.

b)

Si ha una locazione esclusa dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 21 LIVA (possibilità d’opzione; →  cifra 3) quando:

  • i locali locati servono da domicilio ai sensi dell’articolo 23 segg. CC o costituiscono una residenza per il soggiorno settimanale; oppure

  • servono al locatario da sede sociale o da stabilimento d’impresa per la durata di almeno tre mesi.

L’AFC può chiedere al locatore una corrispondente prova. In assenza di prove, l’AFC presuppone che si tratti di una prestazione del settore alberghiero.

[Illustrazione: nell’originale]

Le prestazioni supplementari fatturate separatamente come la pulizia delle camere, appartamenti o case, il lavaggio delle lenzuola e simili sono imponibili all’aliquota normale.

[Illustrazione: nell’originale]

Informazioni sulle prestazioni di assistenza all’infanzia e alla gioventù, segnatamente sul vitto e alloggio, sono contenute nelle info IVA concernenti i settori “Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali” nonché “Formazione”.

c)

In caso di locazione di alloggi aventi carattere di un appartamento privato (residenze con appartamenti, camere presso l’abitante, aparthotel ecc.) per i quali sono contemporaneamente offerte anche prestazioni supplementari simili a quelle alberghiere, va sostanzialmente operata la medesima distinzione di cui alle precedenti lettere a e b. Per semplificazione queste prestazioni (incl. quelle accessorie ai sensi della lettera a, purché siano adempite le condizioni ivi enunciate) possono essere imposte dal prestatore all’aliquota speciale quale alloggio.

d)

Se un appartamento o una casa di vacanza viene ceduto in locazione a un albergo, a un ostello alpino ecc. si verifica una locazione esclusa dall’imposta e non una prestazione del settore alberghiero. Per questa locazione è tuttavia possibile l’opzione secondo l’articolo 22 capoverso 2 lettera b LIVA. In questo caso si verifica una prestazione imponibile all’aliquota normale.

Se un albergo mette a disposizione di un altro albergo una o più camere (ad esempio per aiutarlo a superare momentanei problemi di capacità), si verifica una prestazione del settore alberghiero imponibile all’aliquota speciale.

Se per contro un albergo dà in locazione una o più camere o un’intera ala di un albergo a un altro albergo, per una durata determinata o indeterminata e ad uso esclusivo (ossia concede al locatario il diritto di disporre delle relative camere in nome e per conto proprio), si verifica una locazione esclusa dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 21 LIVA. Per questa locazione è tuttavia possibile l’opzione secondo l’articolo 22 capoverso 2 lettera b LIVA. In tal caso si verifica una prestazione imponibile all’aliquota normale.