7.4.2.1 Posteggi destinati all’uso comune
Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili
In vigore · Stato dal 10 ottobre 2022
AFC · Info IVA settore 17 · n. 7.4.2.1 · Italiano
La locazione di posteggi destinati all’uso comune è esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 21 lett. c LIVA). Sono destinati all’uso comune i seguenti posteggi (enumerazione esaustiva) di proprietà dei poteri pubblici (o di cui i poteri pubblici detengono il diritto di superficie):
posteggi situati ai lati stradali e non attaccati a istituzioni e immobili particolari (→ cifra 7.4.2.2, 3° punto);
posteggi situati su piazze pubbliche senza impedimenti di accesso e non attaccati a istituzioni e immobili particolari. Sono reputati impedimenti di accesso ad esempio le barriere, i dissuasori o le persone che riscuotono la tassa di posteggio presso le vie di entrata o di uscita. Non sono considerati impedimenti di accesso nel senso testé esposto gli altri provvedimenti architettonici, quali aiuole o vie di entrata e di uscita.
Non è determinante il modo di riscuotere la tassa di posteggio per simili locazioni (ad es. mediante parchimetri, distributori automatici di scontrini o con la consegna di carte per il parcheggio dei veicoli in zona blu agli abitanti del quartiere).